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Sentenza — n. 45622/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the applicant's formal withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45622/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant formally withdrew the petition in the court registry. Although the applicant argued for bail based on lack of serious evidence of guilt and flaws in the lower court's reasoning, the withdrawal rendered the appeal procedurally void. Consequently, the Court dismissed the request and ordered the applicant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; The withdrawal of a cassation appeal by the applicant renders the petition inadmissible, resulting in the dismissal of the request and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal inadmissibility declaration procedural dismissal court costs liability formal renunciation recidiva nell'infrazione riabilitazione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata in cancelleria rituale rinuncia al ricorso che, per questo, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così d
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Di Salvo Carmelo Salvatore, nato a Canicattì il 19/10/1972, avverso l'ordinanza del 22/06/2024 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesse il 9 e 15 maggio 2024, che avevano applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più violazione fiscali, reimpiego di danaro di provenienza illecita ai sensi dell'art. 648er cod.pen. e riciclaggio.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di riciclaggio e vizio della motivazione quanto alle esigenze cautelari. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata in cancelleria rituale rinuncia al ricorso che, per questo, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così d