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Sentenza — n. 45621/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding confiscation of laundered funds as product of crime under Art. 648-quater.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Davide Zulian's appeal against a lower court's order to confiscate €26,750 as profit from money laundering. Zulian argued the confiscation should only cover €600, the actual personal profit, since the remaining funds were returned to the original criminals. The court ruled that under recent jurisprudence, funds used to obscure the illicit origin of money constitute the 'product' of the crime and are subject to confiscation regardless of their subsequent movement.

Regesto Legislator

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Art. 648-quater cod. pen.; Art. 648-bis cod. pen.; The court establishes that funds manipulated to obscure the delictive origin of money qualify as the product of the crime and are liable for confiscation even if they were not the direct personal profit of the launderer.

Parole chiave

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money laundering confiscation of proceeds product of crime obscuring origin substitute transaction criminal profit equivalent confiscation confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 648-quater cod. pen.
La più recente giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare seguito, ritiene che, in tema di confisca ex art. 648-quater cod.
Art. 648-bis cod. pen.
La più recente giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare seguito, ritiene che, in tema di confisca ex art. 648-quater cod.
Art. 444 e segg. cod. proc. pen.
art. 648-quater cod. pen
La più recente giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare seguito, ritiene che, in tema di confisca ex art. 648-quater cod.
art. 648-bis cod. pen
La più recente giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare seguito, ritiene che, in tema di confisca ex art. 648-quater cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024
Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Zulian Davide, nato a Venezia il 07/04/1971, avverso la sentenza del 23/02/2023 del Giudice per l'udienza prelimin2re del Tribunale di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. in relazione al reato di riciclaggio (capo B), disponendo la confisca, diretta o per equivalente, della somma di denaro pari ad euro 26.750,00 individuata quale profitto del reato.

2. Ricorre per cassazione Davide Zulian, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla confisca. La misura ablativa avrebbe dovuto essere disposta non sulla somma di euro 26.750,00 ricevuta dal ricorrente sul proprio conto corrente che egli aveva messo a disposizione di terzi, bensì su quella inferiore relativa al profitto personalmenl:e conseguito e pari ad euro 600,00, essendo stata restituita agli autori del reato presupposto la restante parte del danaro. Diversamente opinando, si avrebbe una misura ablativa illegale, sia nell'ipotesi di confisca diretta che nell'ipotesi di confisca per equivalente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto per motivo infondato, deve essere rigettato. La più recente giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare seguito, ritiene che, in tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., 286323).

La pronuncia si pone nel solco di Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131, secondo cui, in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen ).Nel caso in esame, pertanto, il denaro in sequestro, qualificato dalla sentenza come profitto del reato di riciclaggio - che si identifica, nella specie, con il profitto del reato presupposto di truffa - avrebbe potuto essere in ogni caso oggetto di confisca anche quale prodotto del reato (sostanzialmente così ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari), essendo stato oggetto dell'operazione di sostituzione tipica del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen..

Non si rileva, in ciò, nessun profilo di illegalità della statuizione, riferibile, semmai, ad una eventuale ed in questa sede non evidenziatasi duplicazione di provvedimenti ablativi sia nei confronti dell'autore del reato presupposto che nei confronti del ricorrente, da valutarsi, se del caso, in sede esecutiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.10.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA ECONDA SEZIONE