Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45620/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as untimely, ruling special prosecutor representation counts as presence. The court rejects the defense's argument that the extended appeal period for absent defendants should apply here.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to its untimely filing, rejecting the defense's request for an extended appeal period. The appellant argued that the special prosecutor's representation should not count as the defendant's presence, thereby triggering the fifteen-day extension for absent defendants. The court held that the special prosecutor's role constitutes legal representation, meaning the defendant is deemed present and the standard appeal deadline applies without extension.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 420, comma 2-ter; Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.: The extension of the appeal period for absent defendants does not apply when the defendant is represented by a special prosecutor, as such representation is deemed equivalent to personal presence.

Parole chiave

Generato dall'IA
special prosecutor representation appeal period extension deemed presence in court untimely appeal dismissal legal representation status eccezioni processuali tardive diritto a un difensore tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
La Corte di appello di Lecce, con la decisione impugnata, ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto nell'interesse di Raffaele Cesano avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 10 dicembre 2023, ritenendo che, in base all'art. 420, comma 2-te', cod.
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
pen., l'imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale dovesse considerarsi presente, di modo che non operava il prolungamento dei termini per impugnare disposto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., anche a prescindere dalla declaratoria di assenza pronunciata in primo grado.
Art. 117, primo comma, Cost.
Si solleva, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al primo paragrafo (diritto a un equo processo) e al terzo paragrafo (diritto di difesa) dell'art.
Art. 6, CEDU
117, primo comma, Cost., in relazione al primo paragrafo (diritto a un equo processo) e al terzo paragrafo (diritto di difesa) dell'art. 6, CEDU.
art. 122 cod. proc. pen
276808-01, la procura speciale per la richiesta di rito abbreviato, ancorché conferita al difensore nominato, è atto ben distinto dalla nomina del medesimo a patrocinatore: l'ordinamento processuale, in particolare, prevede che la procura speciale di cui all'art. 122 cod. proc. pen.
art. 96 cod. pen
possa essere conferita a chiunque, mentre quella difensiva di cui al precedente art. 96 cod. pen.
art. 3 Cost
Invero, costituisce violazione! del generale canone di ragionevolezza scolpito dall'art. 3 Cost., non solo la disparità di trattamento di situazioni analoghe, ma anche l'immotivato uguale trattamento di situazioni diverse sulla base delle condizioni soggettive e oggettive normativamente delineate.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C.Cost., ord. n. 282 del 09/07/2008
C.Cost., ord. n. 249 del 20/06/2007
Sez. 3, n. 43835 del 2023
Sez. 3, n. 43835 del 2023, cit.).
Corte EDU, 15/11/2007, Galstyan c. Armenia
Corte EDU, 15/11/2007, Galstyan c. Armenia, §§ 84ss.
Corte EDU, 2/02/2017, Meggi Cala c. Portogallo
anche Corte EDU, 2/02/2017, Meggi Cala c. Portogallo, proprio in tema di decorrenza del termine per impugnare distinto per il difensore e per l'imputato).
Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Koiyf
pen.; cfn Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Koiyf, Rv.
Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018
279553-01; Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, dep.
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CESANO RAFFAELE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 04/08/1962 avverso l'ordinanza del 17/05/2024 della CORTE DI APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce, con la decisione impugnata, ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto nell'interesse di Raffaele Cesano avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 10 dicembre 2023, ritenendo che, in base all'art. 420, comma 2-te', cod. proc. pen., l'imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale dovesse considerarsi presente, di modo che non operava il prolungamento dei termini per impugnare disposto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., anche a prescindere dalla declaratoria di assenza pronunciata in primo grado.

2. Ricorre per cassazione Raffaele Cesano, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo, con cui si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, in primo luogo, della suddetta interpretazione che esclude il più ampio margine temporale per l'impugnazione dell'imputato assente. La mera fictio iuris con cui si vuole l'imputato presente confliggerebbe con la tutela dei diritti di difesa, in particolare per quanto attiene alla necessaria interlocuzione con il legale, garantita dal sistema processuale in ossequio al favor impugnationis e alla normativa convenzionale ed eurounitaria.

Si solleva, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al primo paragrafo (diritto a un equo processo) e al terzo paragrafo (diritto di difesa) dell'art. 6, CEDU. Si eccepisce, altresì, la violazione del contraddittorio, cagione di nullità ai sensi dell'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., avendo a suo tempo l'appellante richiesto la discussione in presenza con la propria partecipazione personale.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2- ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01).

Con riflessione del tutto condivisibile, Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208-01, ha poi ribadito come, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, non possano sussistere dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, per quanto, nella sentenza di primo grado, egli fosse stato erroneamente indicato assente. D'altronde, già Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470-01, aveva a suo tempo sottolineato, anticipando i successivi sviluppi legislativi, come, quando si fosse proceduto ai sensi dell'art.442 cod. proc. pen., non operassero le disposizioni in tema di notifica per estratto della sentenza all'imputato assente; richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, ricordava il massimo consesso nomofilattico come, nel complesso sistema processuale di bilanciamento dei vari contrapposti interessi, «l'imputato non comparso rest[i] rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo.

Per tale ragione il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell'impugnazione». Si ha per certa, dunque, la garanzia assoluta della conoscenza non solo dell'esercizio dell'azione penale e dell'imputazione, ma anche dello svolgimento del processo e della sua definizione, con ogni conseguente valutazione (d'altronde„ come ben chiarito da Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019, Tecle, Rv. 276808-01, la procura speciale per la richiesta di rito abbreviato, ancorché conferita al difensore nominato, è atto ben distinto dalla nomina del medesimo a patrocinatore: l'ordinamento processuale, in particolare, prevede che la procura speciale di cui all'art. 122 cod. proc. pen. possa essere conferita a chiunque, mentre quella difensiva di cui al precedente art. 96 cod. pen. può essere attribuita unicamente a un professionista abilitato al patrocinio legale; alla luce di ciò, «il procuratore speciale agisce come se fosse l'imputato, mentre il patrocinatore ha una margine di azione necessariamente più limitato, non potendo disporre dei diritti personali del primo»).

3. Sulla scorta delle riflessioni che precedono, appare manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità genericamente espresso dal ricorrente, senza tenere conto della ontologica diversità di posizione tra l'assente e chi è invece rappresentato in giudizio da un procuratore speciale. Invero, costituisce violazione! del generale canone di ragionevolezza scolpito dall'art. 3 Cost., non solo la disparità di trattamento di situazioni analoghe, ma anche l'immotivato uguale trattamento di situazioni diverse sulla base delle condizioni soggettive e oggettive normativamente delineate.

Le situazioni poste a raffronto dalla difesa, sulla scorta delle considerazioni che precedono, sono, dunque, affatto eterogenee; non si rileva, pertanto, alcuna discriminazione ratione subiecti e, in ogni caso, difetta l'individuazione di un corretto tertium comparationis nel suggerito giudizio trilaterale di ragionevolezza (cfr., ex pluribus, C.Cost., ord. n. 282 del 09/07/2008, ord. n. 249 del 20/06/2007). Al contrario, l'estensione del termine ordinario, avulsa dalle ragioni sottese alla difficoltà pratiche di contatto del difensore privo del potere di rappresentanza, colliderebbe con la funzione acceleratoria del nuovo paradigma processuale, contemperato con congrui benefici premiali (cfr.

Sez. 3, n. 43835 del 2023, cit.). Restano, in conclusione, intatte anche le tutele convenzionali, poiché non risultano incisi il diritto dell'imputato ad un equo processo (il quale, anzi, ne postula, secondo la medesima disposizione, la ragionevole durata), né il diritto all'accesso alla giurisdizione e il diritto di avere la piena assistenza di un difensore di sua scelta e di disporre del tempo per preparare la propria difesa (poiché, in considerazione della duplice funzione ricoperta dal patrocinatore, invero, e della possibilità di impugnare entro i non stringenti termini ordinari, può serenamente affermarsi che l'imputato sia stato posto in condizione di esercitare la propria facoltà di impugnazione, e prima ancora di assumere le necessarie valutazioni prodromiche rispetto ad ogni argomento rilevante, anche da un punto di vista schiettamente processuale, «in modo appropriato e senza restrizioni» - cfr.

Corte EDU, 15/11/2007, Galstyan c. Armenia, §§ 84ss. Cfr. anche Corte EDU, 2/02/2017, Meggi Cala c. Portogallo, proprio in tema di decorrenza del termine per impugnare distinto per il difensore e per l'imputato).

4. Infine, prima ancora che manifestamente infondata (poiché le deduzioni difensive trascurano il chiaro dettato dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen.; cfn Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Koiyf, Rv. 279553-01; Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 274570-01), l'eccezione di nullità per violazione delle regole del contraddittorio resta preclusa dalla tardività dell'appello, causa di inammissibilità originaria, che impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616-01).

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e