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Ordinanza — n. 45619/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds and lack of reasoning on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all grounds for challenge and agreed to the sentence in the appellate court. The defense argued for a lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure and excessive sentencing, but the court held that the appellate judge was only required to justify the new sentence after the waiver. Consequently, the court ruled that the unaddressed substantive arguments were no longer subject to review under the new plea-bargain provisions.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Upon waiver of appeal grounds and agreement on sentencing, the appellate court's duty to reason is limited to the sentence, rendering subsequent cassation arguments inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds plea bargain in appeal inadmissible cassation appeal sentencing reasoning obligation procedural preclusion commisurazione della pena per rapina riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
LA Corte di Appello di Venezia rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Badraoui, lamentando la mancanza della motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Law n. 103 of 2017
D.L. n. 92 of 2008
art. 599 bis cod. proc. pen
LA Corte di Appello di Venezia rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale Badraoui Khaled era stato condannato per il delitto di tentata rapina.
art. 129 cod. proc. pen
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Badraoui, lamentando la mancanza della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e l'erronea qualificazione giuridical fatto.
art. 599 cod. proc. pen
LA Corte di Appello di Venezia rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADRAOUI KHALED (CUI 03RT7C5) nato il 08/05/1981 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. LA Corte di Appello di Venezia rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale Badraoui Khaled era stato condannato per il delitto di tentata rapina. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Badraoui, lamentando la mancanza della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e l'erronea qualificazione giuridical fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.un\r\

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così