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Sentenza — n. 45618/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding access to technical expert at home during house arrest. The court ruled the denial did not infringe defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45618/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the lower judge's refusal to authorize a technical expert to visit the defendant's home during house arrest did not constitute a violation of defense rights. The defense argued that the expert's access was necessary for investigations, but the court held that all investigative requests could be made through the defense lawyer. Consequently, the court found no legal error and dismissed the appeal, ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7, Cost.; Art. 310 c.p.p.: A denial of access to a technical expert during house arrest is inadmissible via cassation if it does not permanently alter the restrictive nature of the measure, as such requests can be channeled through the defense lawyer.

Parole chiave

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house arrest technical expert access defense rights cassation inadmissibility investigative measures corrispondenza con il difensore diritto d'accesso limitato diritti di accesso privilegiati

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 310 c.p.p.
111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 310 cod. proc. pen
203319), impugnabile mediante appello ex art. 310 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024
Sez. 6, n. 3942 del 02/11/1995
Sez. 4, n. 11406 del 23/02/2016
Sez. Unite, n. 24 del 3/12/1996
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUALTIERI VITTORIO nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 10/03/1995 avverso l'ordinanza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. VINCENZO CICINO e letta la memoria dello stesso, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta del difensore di Gualtieri Vittorio di autorizzare il consulente tecnico di parte ad accedere presso l'abitazione ove Gualtieri si trovava ristretto in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 1.1 Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore di Gualtieri, eccependo che il giudice aveva negato l'accesso al consulente sostenendo che il difensore avrebbe potuto fare da tramite tra il consulente e l'indagato, violando così il diritto di difesa, in quanto nessuna disposizione processuale vietava al consulente di parte di svolgere accertamenti al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Occorre preliminarmente interrogarsi su quale sia il mezzo di impugnazione avverso il decreto in esame; sul punto, la giurisprudenza si è occupata prevalentemente dei provvedimenti decisori in materia di istanze di colloquio dei detenuti, ritenendo che gli stessi siano "ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310, cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all'applicazione della custodia in carcere possano, in concreto, essere rimossi)' (Sez.4, n. 17696 del 28/03/2024, P., Rv. 286514); ancora, si sono registrati orientamenti difformi in materia di provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell'autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo degli arresti, ritenuto inoppugnabile in quanto non incidente sulla libertà personale (e quindi non ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost) limitandosi a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, ossia di un beneficio che non si configura come diritto dell'imputato (così Sez.6, n. 3942 del 02/11/1995, Matragrano, Rv. 203319), impugnabile mediante appello ex art. 310 cod. proc. pen. in quanto risolventesi in una modalità di carattere permanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare, e quindi da qualificare come "ordinanza in materia di misure cautelari" (così Sez.4, n. 11406 del 23/02/2016;

Mancini, Rv. 266303).Ciò premesso appare opportuno richiamare la sentenza delle sezioni Unite di questa Corte n. 24 del 3/12/1996 ,dep, 1997, Lombardi, Rv. 206465, che ha affermato che ai provvedimenti emessi ai sensi dell'ad 284 terzo comma cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'ad 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado anche nel merito; la Corte ha precisato che la predetta disciplina non trova applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali per il loro carattere temporaneo e meramente contingente non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis: il criterio da prendere in considerazione per valutare quale sia il mezzo di impugnazione è pertanto quello della presenza o meno di una maggiore afflittività della misura cautelare nel provvedimento da impugnare; se tale requisito è presente nel provvedimento, sarà esperibile l'appello ex art. 310 cod. proc. pen.; in caso contrario, si dovrà proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'ad. 111 Cost.Nel caso in esame, non vi è una maggiore afflittività nel senso sopra indicato, posto che con il decreto impugnato il giudice si è limitato a rigettare l'istanza 1:esa a consentire al consulente di recarsi presso l'abitazione del Gualtieri, atteso che ogni richiesta investigativa avrebbe potuto essere formulata dinanzi al proprio difensore e riferita da questi al consulente; correttamente, pertanto è stato proposto ricorso per cassazione, non incidendo il provvedimento di diniego in maniera permanente sulla misura degli arresti domiciliari applicata.

Venendo al merito della questione, la motivazione del giudice sopra richiamata è perfettamente logica, e sulla stessa il motivo di ricorso contrappone inammissibili valutazioni di merito; non ravvisandosi alcuna violazione di legge, nozione nella quale rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

2. Ai sensi dell'ad. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila