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Ordinanza — n. 45617/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of reasoning regarding plea deal conditions after defendant renounced grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45617/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal re-sentenced the defendant following a plea agreement, but the Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible. The appellant's lawyer argued the lower court failed to justify why conditions for a non-prosecution order were absent, yet the defendant had already renounced all grounds for appeal. The court ruled that once a defendant renounces appeal grounds, the appellate judge is only bound to address the agreed-upon sentence, rendering arguments about unrenounced conditions procedurally precluded.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Upon a defendant's renunciation of appeal grounds and agreement on a sentence, the appellate court's duty is limited to the sentencing decision, and any subsequent challenge regarding unrenounced conditions is inadmissible due to procedural preclusion.

Parole chiave

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plea agreement in appeal renunciation of appeal grounds procedural preclusion scope of appellate review inadmissibility of cassation abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
LA Corte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod, proc.
Art. 599 c.p.p.
LA Corte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod, proc.
Art. 616 c.p.p.
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
Decree-law n. 92 of 2008
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
art. 599 cod. proc. pen
LA Corte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod, proc.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRERA ORESTE nato a CASANDRINO il 01/01/1969 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; \)Ar

RITENUTO IN FATTO

1. LA Corte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod, proc. pen., la pena alla quale Carrera Oreste era stato condannato per il delitto di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Carrera, lamentando la mancanza della motivazione in ordine alla insussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere per mancanza della condizione di punibilità e di indizi sufficienti a fondare l'attribuzione del fatto all'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della V\I\N causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.