Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not match statutory requirements for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Robakowski Marcin inadmissible because the alleged violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure did not fall within the permissible grounds for appeal. The defense argued that the preliminary judge failed to verify the absence of non-punishment causes, but the prosecution contended this was not a valid ground for review. The court ruled that since the appeal reason was not among the specific exceptions listed in Article 448-bis, the request was manifestly unfounded and thus rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448-bis, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality; appeals based on other procedural omissions are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBAKOWSKI MARCIN nato il 28/09/1978 avverso la sentenza del 20/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Robakowski Marcin propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine del 20 maggio 2024 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di riciclaggio e ricettazione. 1.1 II difensore lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc.pen., in quanto l'estensore avrebbe dovuto dar conto di aver operato la verifica, con esito negativo, dell'assenza di cause di non punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; poiché il motivo di ricorso non rientra in nessuno di quelli indicati, Ic stesso è manifestamente infondato.
3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29/10/2024 Il Consigliere estensore La Presi