Italian Supreme Court dismisses appeal for being personally filed by defendant after 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, violating a 2017 statutory requirement that such petitions must be filed by registered lawyers. The appellant, Massari, challenged a second-instance conviction for receiving stolen goods, arguing errors in legal application and reasoning. The court ruled that the personal signature rendered the filing procedurally invalid under the new procedural code, resulting in dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613, 616 c.p.p.; The appeal to the Supreme Court against any judicial decision must be signed by a registered defense attorney and cannot be personally submitted by the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARI ANDREA SIMONE nato a SAN SEVERO il 21/01/1981 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Massari Andreaipropone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 27 giuno 2023, che aveva confermato la condanna di Massari per il reato di ricettazione. 1.1 II ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del reato così come contestato e la carenza ed illogicità della motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciae della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data successiva a quella dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così