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Sentenza — n. 45612/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not match statutory requirements under Art. 448 bis c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45612/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Abramo Antonio inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The defense argued violations of procedural rules regarding the notification of the crime and sentencing reduction calculations, but these claims failed to meet the specific grounds for appeal required by law. Consequently, the court ruled that the appeal did not fall within the permissible categories of review, leading to its rejection.

Regesto Legislator

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Art. 448 bis, comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be based strictly on the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals based on other procedural errors or sentencing calculations are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Art. 448 bis c.p.p. sentencing reduction error notification of crime legal qualification review commisurazione della pena per rapina abbandono del procedimento penale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448 bis, comma 2 bis cod. proc. pen.
2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il difensore di Abramo Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 20 maggio 2024 di applicazione della pena ai s ensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di rapina.
Art. 616 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Il difensore di Abramo Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 20 maggio 2024 di applicazione della pena ai s ensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc.pen
1.1 Il difensore lamenta la violazione dell'art. 129 cod.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABRAMO ANTONIO nato a PATERNO il 04/09/1987 avverso la sentenza del 20/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Abramo Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 20 maggio 2024 di applicazione della pena ai s ensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di rapina. 1.1 Il difensore lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc.pen., in quanto la comunicazione della notizia di reato della Stazione Carabinieri di Chiari del 24 marzo 2020 si riferiva ad altri episodi, per i quali Abramo aveva già riportato condanna; inoltre, gli indizi erano stati desunti da atti che si palesavano in contrasto tra loro. 1.2 Il difensore rileva un erroneo computo della pena nella riduzione operata per la scelta del rito , in quanto vi era stata una riduzione inferiore ad 1/3 della pena comminata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati, considerato, quanto al secondo motivo, che l'art. 444 cod. proc. pen. prevede che la pena possa essere ridotta "fino a un terzo".

3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29/10/2024 Il Consigliere estensore