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Ordinanza — n. 45610/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing by defendant without counsel under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45610/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure which requires representation by a qualified lawyer. The appellant argued that the lower court imposed an excessive sentence without sufficient reasoning regarding the crime's gravity. The court ruled that personal filing renders the act void and the appeal procedurally invalid, mandating dismissal and the payment of fines.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal must be filed by a qualified defender; personal filing by the accused renders the act inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing Code of Criminal Procedure qualified defender legal representation procedural defect legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza del 26/02/2024 della Corte d'appello di Roma, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Carmela Del Prete, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE CARMELA, nata a Frosinone il 01/06/1970 avverso la sentenza del 26/02/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26/02/2024, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 17/10/2023 del Tribunale di Frosinone con la quale Carmela Del Prete era stata condannata alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di invasione di un immobile di proprietà di un'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (artt. 633 e 639-bis cod. pen.).

2. Avverso l'indicata sentenza del 26/02/2024 della Corte d'appello di Roma, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Carmela Del Prete, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. peri., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale «sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione agli effetti della pena ex art.133 cp», in quanto la Corte d'appello di Roma non avrebbe indicato le ragioni che l'avevano indotta «ad irrogare in concreto una pena così eccessiva, tenuto conto anche della sostanziale tenuità dei fatti e del comportamento processuale tenuto dalla sottoscritta».

3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.