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Ordinanza — n. 45608/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45608/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45608/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29/01/2024, la Corte d'appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 22/02/2023 del Tribunale di Catania, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in due anni e otto mesi di reclusione ed C 420,00 di multa la pena irrogata a Massimo Romano per il reato di rapina ai danni di Francesco Mirabella.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45608/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 22/02/2023 del Tribunale di Catania, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in due anni e otto mesi di reclusione ed C 420,00 di multa la pena irrogata a Massimo Romano per il reato di rapina ai danni di Francesco Mirabella.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina proporzionalità della pena riesame dell'entità pena sanzioni penali concorso materiale di reati revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO MASSIMO, nato a Catania il 12/08/1970 avverso la sentenza del 29/01/2024 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29/01/2024, la Corte d'appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 22/02/2023 del Tribunale di Catania, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in due anni e otto mesi di reclusione ed C 420,00 di multa la pena irrogata a Massimo Romano per il reato di rapina ai danni di Francesco Mirabella.

2. Avverso l'indicata sentenza del 29/01/2024 della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Alberto Del Fabro, Massimo Romano, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza della motivazione, in quanto meramente apparente, atteso che la Corte d'appello di Catania non avrebbe dato conto delle ragioni del proprio convincimento, giacché si sarebbe limitata all'«uso di formule di stile essenzialmente ricognitive» dell'accordo intervenuto tra le parti, «senza però fornire una reale motivazione del proprio convincimento circa la giustezza del concordato» e senza perciò «assolvere il proprio onere motivazionale circa la determinazione della pena».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). La Corte di cassazione ha altresì specificamente chiarito che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, senza prospettare alcuna illegalità della sanzione inflittagli, si limita a lamentare l'asserita carenza della motivazione in ordine alla «giustezza del concordato», non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito dì concordato in appello. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c