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Sentenza — n. 45592/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming new Constitutional Court ruling invalidates prior robbery sentence due to timing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45592/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Constitutional Court ruling relied upon was issued after the appealed judgment. The appellant argued the new rule requiring reduced penalties for minor robbery cases rendered the previous sentence unconstitutional. The Court determined that since the lower court had already evaluated both the minor damage and the violent nature of the act, the new mitigating provision did not apply.

Regesto Legislator

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Art. 628 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A Constitutional Court ruling establishing a new mitigating circumstance for crimes of minor gravity cannot be invoked to challenge a prior judgment if the ruling was decided after the contested decision, particularly when the original facts involved aggravating circumstances like violence.

Parole chiave

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Constitutional Court ruling timing robbery minor damage mitigation inadmissible appeal procedural violence aggravating circumstance retroactive sentencing application commisurazione della pena per rapina caso poco grave infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 628 c.p.
86 del 2024, con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 628, commi I e II cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62 n.4 c.p.
86 del 2024, con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 628, commi I e II cod.
art. 27 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale
Sentenza n. 120/2023 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente E. K1 t: N 7 A sul ricorso proposto da: AHMETOVIC IVAN "ALIAS MESAREVIC AXEL" nato a MODENA il 12/04/1995 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; I ' trzfittrii, Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo N3i .fr‘I'Y'LL55A;le )) ii(OrS3

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22 febbraio 2024, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Ahmetovic Ivan responsabile di rapina impropria. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, osservando che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 628, commi I e II cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità, il trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente era contrario alla legge ed andava quindi rideterminato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si invoca la valutazione di questa Corte in ordine all'applicabilità della diminuente del reato di rapina del fatto di lieve entità introdotta per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sentenza che, essendo stata decisa il 16/04/2024 (depositata il 13 maggio 2024), è intervenuta dopo la sentenza impugnata. Con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando "per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità" Il Giudice delle leggi è pervenuto a tale esito (come già era avvenuto nella sentenza n. 120 del 2023 su analoga questione relativa al reato di estorsione) sulla base del rilievo che gli interventi di inasprimento sanzionatorio che si sono succeduti nel tempo in relazione alla fattispecie di estorsione non hanno previsto una "valvola di sicurezza" che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo», in modo da evitare «l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza».f\, La sentenza n. 86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 del 2023, ha precisato che "in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost." Ciò premesso, appare opportuno confrontare il dispositivo della pronuncia citata con il disposto dell'art. 62 n. 4 cod. pen: il primo ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"; il secondo prevede, quale attenuante speciale "avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità".

E' interessante notare che nell'ordinanza di rimessione, per come riportata in sentenza, il Tribunale di Cuneo aveva anche rilevato che "la sproporzione del minimo edittale non potrebbe trovare rimedio nell'applicazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, circostanze la cui finalità non è correggere l'eccessività della misura astratta di pena", questione che non pare essere stata approfondita dalla Consulta. Ciò premesso, il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'analisi della sentenza della Consulta e del disposto dell'art. 62 n.4 cod. pen., si ricava che gli elementi che il giudice deve prendere in considerazione sono due: "la particolare tenuità del danno o del pericolo" (sentenza) cui corrisponde "il danno particolare tenuità" (art. 62 n.4 cod. pen.), inteso come danno di natura esclusivamente patrimoniale, e la lieve entità del fatto derivante dalla "natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione" (sentenza) cui corrisponde "l'evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità" (art. 62 n.4 cod. pen.),ove invece si ha riguardo anche alle conseguenze di natura non esclusivamente patrimoniale; ne deriva che se la valutazione del giudice che ha concesso ) m 3./V\ ' l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. non ha investito tutti e due gli aspetti sopra evidenziati, ben potrà essere concessa anche la diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale mentre se si sono valutati entrambi gli aspetti, la diminuente non può essere concessa.

Quest'ultimo è il caso in esame, in cui il giudice di primo grado ha evidenziato che l'imputato " si dirigeva verso le barriere all'altezza della cassa numero uno, dopo aver calciato un cliente anziano...colpendo inoltre la cassiera..", che precisava "...che nel tentativo di fuga l'uomo...le aveva girato un braccio, rompendole anche una catenina che portava al collo...Giungeva quindi in aiuto della cassiera anche la guardia giurata...che era a sua volta spinta dall'Ahmetovic verso degli scaffali" precisando poi, a proposito della ritenuta recidiva, che "il fatto che Ahmetovic per impossessarsi di beni di modestissimo valore abbia posto in essere atti di violenza nei confronti di più persone evidenzia quanto elevata sia la sua pericolosità".

Si deve quindi rilevare che le modalità dell'azione, ritenute particolarmente gravi dal giudice di merito, non consentano l'applicazione della diminuente prevista dalla citata sentenza della Corte Costituzionale 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc .pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc