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Sentenza — n. 45395/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for remand regarding recognition of minor offense circumstance under Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45395/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Palermo Court of Appeal's judgment regarding the application of the 'minor offense' circumstance, while declaring the rest of the appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to recognize the reduced penalty provision established by Constitutional Court ruling no. 86/2024 for the theft of tuna. The Court held that the lower court's reasoning sufficiently indicated the act's minor nature, but remanded the case to allow the appellate judge to evaluate if additional merit exists beyond already recognized mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Sentenza n. 86/2024 Corte Costituzionale: When the lower court's reasoning indicates a fact may qualify as a minor offense under Constitutional Court ruling no. 86/2024, the case must be remanded for the appellate judge to determine if further merit exists beyond already recognized mitigating circumstances, preventing double evaluation of the same elements.

Parole chiave

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minor offense circumstance Constitutional Court ruling 86/2024 remand for new trial theft of food double evaluation of mitigating factors furto di lieve entità rapina furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., rilevando come nel caso di specie il fatto sarebbe sussumibile nella ipotesi delittuosa di cui all’art.624 cod.
Art. 628 cod. pen.
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 15/03/2024 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 06/07/2023, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato Flavio Barbaraci per il reato di cui all’art. 628, comma secondo, cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen.), l'altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato (quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.).
Art. 62-bis cod. pen.
come introdotta dal Giudice delle leggi e quelle di cui all’art. 62-bis cod. pen.), l'altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato (quella di cui all’art.
Sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale
Si rende, dunque, necessario un nuovo giudizio di merito per valutare se in aggiunta alle circostanze attenuanti già riconosciute sussistano ulteriori profili di meritevolezza che possano essere valorizzati ai fini del riconoscimento della speciale tenuità di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale.
art. 628 cod. pen
86 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 628 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
come introdotta dal Giudice delle leggi e quelle di cui all’art. 62-bis cod. pen.), l'altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato (quella di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, n. 40514 del 24/10/2024
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Barbaraci Flavio nato a Palermo il 28/07/1986 avverso la sentenza del 15/03/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 15/03/2024 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 06/07/2023, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato Flavio Barbaraci per il reato di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., rilevando come nel caso di specie il fatto sarebbe sussumibile nella ipotesi delittuosa di cui all’art.624 cod. pen., in assenza di qualsivoglia violenza o minaccia posta in essere, tenuto conto che il Barbaraci si sarebbe limitato a divincolarsi dalla presa dell’addetto alla vigilanza del supermercato. 2.2. Con il secondo motivo chiede il riconoscimento della ipotesi della lieve entità, a seguito della sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena prevista «è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Evidenzia all’uopo che nel caso di specie si tratta di una rapina impropria di sei confezioni di tonno per un valore di euro 44,94, posta in essere con modalità non allarmanti, tenuto conto dell’uso modesto di violenza, come si evince dal non aver provocato lesioni alla persona offesa. 2.3. In data 11/11/2024 sono pervenute conclusioni scritte da parte della difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Osserva il Collegio che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01;

Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato ampiamente conto della violenza esercitata dal Barbaraci nei confronti dell’addetto alla vigilanza all’interno del supermercato, specificando che il ricorrente non si limitò a divincolarsi dalla presa della guardia giurata, ma la aggredì spingendola violentemente, tanto da farla rovinare al suolo. Ebbene, con questo percorso logico argomentativo la difesa non si confronta, reiterando doglianze già sottoposte all’esame della Corte territoriale, in relazione alle quali è stata resa una motivazione congrua ed immune da vizi logici; senza tacere che, nel caso di specie, la sentenza impugnata, in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all’imputato, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01;

Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). 1.2. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo, che invoca l’applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità per come sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 13/5/2024. Occorre, in primo luogo, premettere che la doglianza è ammissibile, atteso che la questione non era proponibile in sede di appello (sia con i relativi motivi, con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni), essendo l'intervento additivo del Giudice delle Leggi successivo alla deliberazione della sentenza impugnata (deliberata il 15/03/2024).In secondo luogo, rileva il Collegio che, con riferimento al riconoscimento della circostanza attenuante in discorso, la Corte di legittimità ha due possibilità:

a) può riconoscerla o denegarla, qualora dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza che ci si trovi al cospetto di un fatto che nei suoi elementi descrittivi possa o meno prestarsi ad essere sussunto nell'alveo della diminuente;

b) allorché, invece, la risoluzione della questione involga accertamenti di fatto che non risultano essere stati compiuti nel relativo giudizio di merito, la sentenza impugnata deve essere necessariamente annullata, altrimenti demandandosi alla Corte di legittimità lo svolgimento di un compito proprio del giudice del merito (Sez. 2, n. 40514 del 24/10/2024, Farga Reynaldo, n.m.). Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata emergono elementi di valutazione espressi dalla Corte territoriale che lasciano fondatamente ritenere che il fatto, per «le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno», sia stato ritenuto di lieve entità, deponendo in tal senso l’individuazione della pena base nel minimo edittale, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

Detto altrimenti, gli elementi evidenziati dai giudici di secondo grado non collocano il fatto al di fuori dei connotati della lieve entità cui si riferisce la menzionata sentenza della Corte costituzionale. Si rende, dunque, necessario un nuovo giudizio di merito per valutare se in aggiunta alle circostanze attenuanti già riconosciute sussistano ulteriori profili di meritevolezza che possano essere valorizzati ai fini del riconoscimento della speciale tenuità di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale. Ed invero, detta circostanza attenuante potrà esser riconosciuta se il giudice di merito valuterà aspetti di premialità non già valutati e riconosciuti con le circostanze attenuanti ritenute; viceversa, qualora non saranno enucleati ulteriori aspetti di meritevolezza rispetto a quelli già valutati e riconosciuti, la circostanza invocata dovrà essere negata, dovendosi escludere che uno stesso elemento possa essere valutato favorevolmente due volte e ciò indipendentemente dalla natura delle attenuanti in gioco, alcune relative a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato (quella di cui all’art. 628 cod. pen. come introdotta dal Giudice delle leggi e quelle di cui all’art. 62-bis cod. pen.), l'altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato (quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.).

Trattasi di valutazione di merito che il giudice di legittimità non può compiere, di talchè si impone il rinvio al giudice di appello per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione del fatto di lieve entita' con rinvio ad altra sezione della corte di appello di palermo per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 26/11/2024 Il Consigliere estensore