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Sentenza — n. 44944/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against search warrant validation due to sufficient judicial reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44944/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's validation of a search warrant on a Rolex watch. The defense argued the orders lacked sufficient motivation regarding the item's status as a crime body, but the court found the reasoning adequate given the immediate link to the alleged crime of receiving stolen goods. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 253 cod. proc. pen.: The court must find the appeal inadmissible if the lower court's reasoning regarding the seizure of a crime body is congruous, logical, and respects legal principles, even if concise.

Parole chiave

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search warrant validation crime body seizure judicial reasoning adequacy appeal inadmissibility procedural law Italy sequestro di mezzi di prova momento del reato prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Ricorre per c assazione avverso la predetta ordinanza i l difensor e dell’indagato, deducendo con motivo unico : violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett.
Art. 253 cod. proc. pen.
in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che sia l’ordinanza impugnata che il decreto di convalida di sequestro non appaiono sufficientemente motivati in ordine alle ragioni per le quali il bene oggetto di sequestro è da ritenersi corpo di reato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 648 cod. pen
810- F724675 intestata a Peter Balon, in quanto era ipotizzato a carico dell’indagato il reato di cui all’art. 648 cod. pen.,non essendo lo stesso riuscito a giustificare il legittimo possesso del bene.
art. 253 cod. proc. pen
in relazione all’art. 253 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli
Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso
(Fattispecie in materia di ricettazione, nella quale la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il sequestro probatorio di tre sacchetti di coppella di argento e un lingotto di metallo giallo giustificato dalla necessità di verificare se fossero di provenienza furtiva)(Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila infavore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Muscedere Cristian, natoa Roma il giorno 4/11/1993 rappresentato ed assistito dall’avv. Veronica Paturzo- di fiducia avverso l’ordinanzan. 320/24 in data 12/6/2024 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore GeneraleMarco Patarnelloha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanzain data 12 giugno 2024 , a seguito di giudizio di riesame , il Tribunale di Romaha confermato il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso in data 17 aprile 2024 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma relativo ad un orologio marca Rolex, modello Daytona, con garanzia Rolex n. 810- F724675 intestata a Peter Balon, in quanto era ipotizzato a carico dell’indagato il reato di cui all’art. 648 cod. pen.,non essendo lo stesso riuscito a giustificare il legittimo possesso del bene.

2. Ricorre per c assazione avverso la predetta ordinanza i l difensor e dell’indagato, deducendo con motivo unico : violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che sia l’ordinanza impugnata che il decreto di convalida di sequestro non appaiono sufficientemente motivati in ordine alle ragioni per le quali il bene oggetto di sequestro è da ritenersi corpo di reato. L’ordinanza impugnata non sarebbe altresì adeguatamente motivata anche in ordine alle ragioni del mantenimento in sequestro del bene in quanto il Tribunale avrebbe pedissequamente riproposto quanto già indicato dal Pubblico Ministero nel provvedimento di convalida del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Sia il decreto di convalida del sequestro che l’ordinanza impugnata appaiono motivate in modo congruo, non manifestamente illogico e rispettose dei principi di diritto che regolano la materia. Questa Corte di legittimità se da un lato ha chiarito che «Il decreto di sequestro probatorio -così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018,Botticelli, Rv. 273548 –01), dall’altro ha anche precisato che « In tema di sequestro probatorio del corpo di reato, la motivazione del provvedimento impositivo del vincolo reale deve essere modulata in relazione al caso concreto e dovrà, in particolare, essere rafforzata ogni qual volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del sequestro sia di immediata evidenza». (Fattispecie in materia di ricettazione, nella quale la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il sequestro probatorio di tre sacchetti di coppella di argento e un lingotto di metallo giallo giustificato dalla necessità di verificare se fossero di provenienza furtiva)(Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130 –01).Ne consegue cheè corretta e condivisibile l’affermazione del Tribunale del riesame che, dopo avera sua volta richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte, ha evidenziato che quanto oggetto di sequestro è il bene ricettato che si pone in rapporto immediato e diretto con la fattispecie delittuosa di cui all’art. 648 cod. pen.

Del resto- ha, ancora, evidenziato il Tribunale - il Pubblico Ministero ha adeguatamente indicato anche la finalità probatoria che sottende al provvedimento cautelare che è quelladi accertare la provenienza del bene che si assume essere oggetto di ricettazione. Osserva l’odierno Collegio che anche le esigenze motivazionali risulta no rispettate e del resto non si vede quale ulteriore motivazione avrebbe dovuto essere prodotta in relazione ad un vicenda caratterizzata da estrema semplicità in presenza di un bene di ingente valore, del quale l’indagato non ha saputo fornire indicazioni circa la provenienza e la cui garanzia risulta intestata a soggetto diverso, bene per il quale sussiste un concreto fumus circa la provenienza delittuosa – che neppure parte ricorrente contesta – unito al periculum di dispersione qualora restituito all’indagato, così come appare altrettanto evidente la necessità del mantenimento in sequestro al fine di accertarne la provenienza.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila infavore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così