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Ordinanza — n. 44833/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived appeal grounds in plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44833/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the legal qualification of the crime after having waived specific appeal grounds during the plea agreement process. The appellant argued that the lower court incorrectly recognized two robberies instead of one, but the court held that such challenges are barred when parties have agreed to a specific sentencing outcome under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals based on plea agreements, cassation appeals are inadmissible regarding waived grounds, including the legal qualification of facts, unless the penalty imposed is illegal.

Parole chiave

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plea agreement appeal waived appeal grounds legal qualification of facts Article 599-bis c.p.p. inadmissible cassation appeal procedural costs criminal procedure code commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
ESCOBAR MORA LARRY ESTEFANO, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 11/07/2024 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
ESCOBAR MORA LARRY ESTEFANO, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 11/07/2024 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019
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Ordinanza — n. 31456/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentencing agreement under Art. 599-bis. The court ruled that the defendant's agreement on sentencing in the appellate court precluded further review of waived issues. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay court costs. The decision emphasizes the preclusive effect of the sentencing agreement on the entire procedural flow, including cassation. This ruling clarifies that parties cannot relitigate matters they have explicitly waived during the appellate conciliation process. The court applied the principle that such waivers bind the higher judiciary as well. Thus, the legal issue centers on the procedural consequences of a sentencing agreement in Italian criminal procedure.
Ordinanza — n. 5776/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest legal error in plea bargain qualification.
Sentenza — n. 31451/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeals against appellate settlement sentences regarding aggravated robbery and sentencing criteria.
Ordinanza — n. 1259/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging legal qualification and sentencing in a plea agreement. The court ruled that such grievances are waived by the agreement itself.
Ordinanza — n. 5796/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible because it challenges a settlement sentence under Art. 599-bis CPP.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: ESCOBAR MORA LARRY ESTEFANO (CUI 04B02QY) nato il 28/08/1995 in COLOMBIA avverso la sentenza in data 11/07/2024 della CORTE DI APPELLO DI GE- NOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ESCOBAR MORA LARRY ESTEFANO, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 11/07/2024 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..

1. Con un unico motivo d'impugnazione deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità e alla continuazione, visto che la Corte di appello riteneva sussistenti due rapine, mentre andava riconosciuta la sussistenza di un'unica rapina.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.yks./\ che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dovendosi altresì ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, Leone Rv. 277196 — 01).

3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm