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Ordinanza — n. 44824/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the appeal instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fellah Youssef inadmissible due to a procedural violation regarding the method of submission. Although the defendant argued for the recognition of a mitigating circumstance, the Court ruled that appeals in criminal matters must be signed by a qualified defense attorney, not filed personally. The decision emphasized that while substantive standing remains with the party, the concrete exercise of this right requires technical representation under recent legislative amendments.

Regesto Legislator

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Art. 571, Art. 613 c.p.p.; The right to file a cassation appeal belongs to the party, but its exercise requires submission by a qualified defense attorney, rendering personal filing inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure qualified defense attorney personal filing inadmissibility cassation standing legal representation requirement tentata truffa pericolo di tortura atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018
(Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 - dep.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLAH YOUSSEF nato il 17/12/1996 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORT)APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 8/5/2024 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino con sentenza del 6/10/2023 nei confronti di Fellah Youssef in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3, 61 n. 5 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente il Fellah, deducendo la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr.

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 27201001. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) ed è altresì irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata. (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 - dep. 06/12/2018, Zhair Ahmed, Rv. 27463601).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso l'8 ottobre 2024 Il Cons