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Sentenza — n. 44811/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing and improper challenge to lower court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the prosecutor's standing and the civil party's qualification. The appellant argued that the prosecutor lacked legitimacy and the civil party suffered no damage, while the court found the prosecutor's role unnecessary for this ex officio crime and confirmed the civil party's valid standing based on administrative documents. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 639-bis c.p.; Art. 606, comma 2-bis c.p.p.; Art. 74 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the prosecutor's standing is not required for ex officio crimes, the challenge to reasoning is improper, and the civil party is properly legitimated by administrative possession of the property.

Parole chiave

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ex officio criminality prosecutor standing civil party legitimacy administrative possession procedural inadmissibility fondamento dell'azione risarcimento per atto illecito legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 639-bis c.p.
Come correttamente rilevato dalla Corte di appello per la occupazione di un bene demaniale la querela non è necessaria, trattandosi di reato procedibile ex officio ai sensi dell'art. 639- bis cod.
Art. 606, comma 2-bis c.p.p.
Il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto con lo stesso si contesta la logicità della motivazione in un procedimento di competenza del Giudice di Pace, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis cod.
Art. 74 c.p.p.
violazione di legge (art. 74 cod.
Art. 616 c.p.p.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 541 c.p.p.
art. 633 cod. pen
violazione di legge (art. 633 cod. pen.): la motivazione sarebbe carente ed illogica in punto di dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo; 2.3.
art. 74 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 74 cod. proc. pen.): la società "Bagni San Michele s.r.l." costituitasi parte civile, non sarebbe stata titolare di alcuna concessione, né la stessa avrebbe patito alcun danno, sicché non avrebbe potuto costituirsi parte civile.
art. 639- bis cod. pen
Come correttamente rilevato dalla Corte di appello per la occupazione di un bene demaniale la querela non è necessaria, trattandosi di reato procedibile ex officio ai sensi dell'art. 639- bis cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
art. 541 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023
è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021
285598; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARMA DOMENICO nato a LAVAGNA il 28/02/1962 avverso la sentenza del 08/05/2023 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avv. Graziella Delfino per la parte civile Simone Mugnaini concludeva per il rigetto del ricorso e depositava nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Genova confermava la condanna di Domenico Parma per il reato di occupazione abusiva del demanio concesso in via esclusiva alla società "Bagni san Michele s. r. I.".

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 120, 633, cod. pen.): la querela sarebbe stata proposta da persona non legittimata, tenuto conto che la società Bagni San Michele non sarebbe stata titolare della concessione all'atto della sua proposizione; 2.2. violazione di legge (art. 633 cod. pen.): la motivazione sarebbe carente ed illogica in punto di dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo; 2.3. violazione di legge (art. 74 cod. proc. pen.): la società "Bagni San Michele s.r.l." costituitasi parte civile, non sarebbe stata titolare di alcuna concessione, né la stessa avrebbe patito alcun danno, sicché non avrebbe potuto costituirsi parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La censura proposta con il primo motivo è manifestamente infondata. Come correttamente rilevato dalla Corte di appello per la occupazione di un bene demaniale la querela non è necessaria, trattandosi di reato procedibile ex officio ai sensi dell'art. 639- bis cod. pen.. 1.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto con lo stesso si contesta la logicità della motivazione in un procedimento di competenza del Giudice di Pace, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

Solo la carenza "assoluta" di motivazione è assimilabile alla violazione di legge: tale vizio, tuttavia, non si rinviene nella sentenza ricorsa, che, contrariamente a quanto dedotto, presenta una accurata ed esaustiva motivazione in ordine alla presenza dell'elemento soggettivo (pag. 4 della sentenza impugnata). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la società "Bagni San Michele s.r.l." riveste la veste di persona "danneggiata" dalla occupazione in giudizio ed era legittimata a costituirsi parte civile.

Infatti, alla data del 17 maggio 2018, quando è stato consumato il reato, tale società aveva la disponibilità del terreno occupato, in ragione della pronuncia del Tar Liguria del 4 maggio 2018, che aveva sospeso l'efficacia del provvedimento di rigetto della domanda di subingresso nella concessione avanzata dalla società "Bagni San Michele s.r.l.". Questa aveva avuto la disponibilità del terreno demanio in forza del provvedimento di subingresso del Comune di Rapallo risalente al 4 aprile 2017, poi riformato dal consiglio di Stato che aveva affidato al Comune il compito di regolarizzare la posizione della società (pag. 3 della sentenza impugnata).

La complessità dell' iter amministrativo che ha caratterizzato la concessione (definitivamente acquisita dalla parte civile il 18.5.2018) non incide sulla circostanza che all'atto dell'occupazione - il 17.5.2018 - la società costituitasi parte civile aveva la disponibilità del terreno demaniale, sulla base del provvedimento n. 6080 del 2.2. 2018 del Tar Liguria e che, pertanto, avesse patito un danno dalla condotta contestata, che ne legittimava la costituzione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Tenuto conto della carenza di contributi al contraddittorio processuale rilevabile dalle concise conclusioni della parte civile, il collegio rigetta la richiesta di liquidazione delle spese. Il collegio riafferma, infatti, che nel giudizio di legittimità la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen.

è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D. Rv. 285598; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la domanda di rifusione delle spese processuali della parte civile Mugnaini Simone, amministratore unico della società Bagni San Michele. Così deciso in