Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to waived grounds in plea agreement case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because it relied on grounds the defendant had previously waived during the appellate stage. The appellant, Antonio Briante, sought to challenge the appellate court's decision to reduce his sentence under a plea agreement, arguing the lower court failed to assess conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that once a defendant renounces specific appeal grounds, the Supreme Court's review is strictly limited to those not waived, rendering the current petition untimely and procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals based on plea agreements, cassation appeals are inadmissible if they concern waived grounds, as the devolutive effect of the appeal restricts review to non-renounced issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di Briante Antonio, nato a Napoli il 08/09/1988 avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli Nord -ufficio Gip- in data 14 luglio 2023, nei confronti di Antonio Briante in relazione ai reati di cui agli artt. 291-bis, d.P.R. n. 43 del 973, 474 e 648 cod. pen., ha ridotto la pena nei termini concordati dalle parti, confermando nel resto.
2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati. Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).
4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/20