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Sentenza — n. 44784/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to clerical error excluding mandatory appeal documents from the file.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44784/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible. The lower court incorrectly ruled that the power of attorney and address selection were missing, despite these documents being physically present in the file but omitted from the official docket due to a clerical error by the trial court's registry. The higher court found the appeal admissible upon reviewing the original files and ordered the case remitted to the Court of Appeal for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. b): When a lower court judgment is annulled due to a procedural nullity caused by a clerical error in the compilation of the case file, the case must be remitted to the appellate court for a new judgment.

Parole chiave

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clerical error procedural nullity appeal inadmissibility case remittal file compilation mandatory documents Corte di Cassazione documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. b)
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: OSMANOVIC ANDELKO nato in Bosnia Erzegovina il 09/07/1989 SEFEROVIC GAVINO nato a SASSARI il 10/07/1993 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4 marzo 2024, dichiarava inammissibile l’appello proposto da Osmanovic Andelko e Seferovic Gavino avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 6 luglio 2023, non essendo stati allegati all’atto di impugnazione il mandato ad impugnare e l’elezione di domicilio.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv.to Pianese, deducendo, con due distinti motivi, nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali e per manifesta illogicità della stessa risultante dagli atti del processo, posto che, agli atti di appello, erano stati allegati sia il mandato ad impugnare che l’elezione di domicilio ed aveva evidentemente errato il giudice di appello a ritenerli invece assenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Ed invero dalla lettura degli atti del processo che questa Corte di cassazione è onerata di effettuare in presenza di rilievi di nullità della pronuncia impugnata, risulta che agli atti di appello proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 4 ottobre 2023, venivano allegati sia il mandato ad impugnare che l’elezione di domicilio dei due imputati dichiarati assenti in primo grado Osmanovic e Seferovic. Tali atti, per quanto ritualmente allegati all’originale dell’appello, non venivano però, per evidente errore della cancelleria del giudice a quo, inseriti nel fascicoletto del giudizio di appello, che contiene soltanto l’impugnazione priva degli ultimi fogli cui erano allegati i distinti mandati ad impugnare con indicazione dell’elezione di domicilio. Ne consegue pertanto che l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla corte di appello di Roma per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di roma per l'ulteriore corso. Così è