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Sentenza — n. 44782/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as crimes extinguished by victim's remission of complaint and acceptance by special prosecutor.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's conviction against three defendants following the victim's remission of the criminal complaint. Although the defendants argued for acquittal based on lack of joint intent and missing mitigating circumstances, the court found the crimes extinguished because the victim formally accepted the remission of the complaint. The special prosecutor, authorized by the defendants' power of attorney to sub-delegate, validly accepted the remission, legally terminating the criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 150 c.p.p.; Art. 340 c.p.p.: The criminal offense is extinguished by the remission of the complaint when the victim accepts the withdrawal, even if formalized by a special prosecutor who has been expressly authorized by the victim to sub-delegate this power.

Parole chiave

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remission of complaint extinguishment of crime special prosecutor powers sub-delegation authority acceptance of withdrawal criminal procedure law joint criminal intent offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 150 c.p.p.
Art. 340 c.p.p.
Attesa, dunque, l’intervenuta remissione della querela, con contestuale accettazione, deve essere disposta la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali.ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod.
art. 62- bis cod. pen
Violazione di legge in relazione all’art. 62- bis cod. pen.
art. 131-bis cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40981 del 06/10/2009
In breve, da qualsiasi angolazione si esamini la questione, la facoltà di subdelega - purché il titolare del diritto espressamente la attribuisca al proprio procuratore speciale, come avvenuto nel caso che ne occupa - è ammessa dall'ordinamento.” (Sez. 2, n. 40981 del 06/10/2009, Provasi, Rv.
Cass. Sez. 6^ n. 4858 del 3.12.99
Cass. Sez. 6^ n. 4858 del 3.12.99, ud.
Cass. Sez. 3^ n. 11076 del 23.9.98
217109; Cass. Sez. 3^ n. 11076 del 23.9.98, ud.
Cass. Sez. 4^ n. 1369 del 20.5.97
Cass. Sez. 4^ n. 1369 del 20.5.97, dep.
Cass. Sez. 6^ n. 6193 del 12.4.95
208225; Cass. Sez. 6^ n. 6193 del 12.4.95, dep.
Cass. Sez. 6^ n. 8253 del 1.6.93
201522; Cass. Sez. 6^ n. 8253 del 1.6.93, dep.
Cass. civ., sez. 1^, 28 giugno 2002 n. 9493
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: CIPRIANI ANGELO nato a MESSINA il 16/11/1980 DE DOMENICO ALFREDO nato a MESSINA il 15/12/1983 DE DOMENICO ANTONINO nato a MESSINA il 19/12/1972 avverso la sentenza del 11/12/2023 della Corte d'appello di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il difensore della parte civile, Avv. LUIGI GIACOBBE, che ha depositato procura speciale conferitagli dalla parte civile D'ANGELO ARTURO al fine di rimettere la querela, rimettendo conseguentemente la querela e concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nonchè in subdine insistendo nelle proprie conclusioni e richiesta di liquidazione delle spese sostenute; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e contestuale accettazione; in subordine ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore dei ricorrenti, Avv.

ANTONIO LO MONACO, in sostituzione dell'Avv. PIETRO FUSCA, che dopo aver depositato la procura speciale per accettare la remissione della querela conferita dai ricorrenti all'Avv. PIETRO FUSCA, con espressa facoltà di subdelega a tal fine, ha formalmente accetatto la remissione di querela con richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, chiedendo in subordine l'accglimento dei motivi proposti.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 11/12/2023, dopo aver riqualificato i fatti ascritti come appropriazione indebita e danneggiamento in concorso, ha, per quanto qui di interesse, confermato la sentenza n. 730 del 2023 pronunciata nei confronti di Cipriani Angelo, De Domenico Antonino e De Domenico Alfredo.

2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, Cipriani Angelo, De Domenico Antonino e De Domenico Alfredo, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

3. Ricorso Cipriani Angelo. 3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in relazione agli art. 646 e 635 cod. pen.; è mancata, nella prospettazione difensiva, qualsiasi distinzione tra i soggetti coinvolti nella vicenda oggetto di contestazione, mentre la condotta del Cipriani avrebbe dovuto essere ritenuta non punibile, essendosi il ricorrente limitato ad aiutare il titolare del Caf che non riusciva ad entrare nei locali allo stesso riferibili. È mancata qualsiasi valutazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, non essendo stato in alcun modo provato un accordo tra i correi, sicché non può dirsi integrata la fattispecie concorsuale. 3.2. Violazione di legge in relazione all’art. 62- bis cod. pen. per non avere il giudice di merito concesso le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

4. Ricorso De Domenico Alfredo e De Domenico Antonino. 4.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; all’udienza del 09/03/2022 la difesa aveva sollevato eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in quanto effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nonostante la regolare elezione di domicilio effettuata dai ricorrenti. L’eccezione è stata rigettata in quanto ritenuta infondata, senza alcuna motivazione 4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli art. 646 e 392 cod. pen.

La Corte di appello ha riqualificato il fatto in modo erroneo, ricorrendo nel caso in esame una forma di ragion fattasi, ai sensi dell’art.392 cod. pen. 4.3. Violazione di legge e omessa motivazione circa la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione all’art. 131-bis cod.pen.; vizio della motivazione perché illogica nell’aver escluso il riconoscimento della scriminante al La Rocca Santo (secondo quanto testualmente riportato in ricorso); la Corte di appello ha motivato con elementi astratti e generici senza tener conto effettivamente delle caratteristiche della azione e dei presupposti di legge.

5. In occasione della trattazione orale, alla presenza del delegato del procuratore speciale dei ricorrenti e del procuratore speciale della parte civile costituita, veniva formalmente rimessa la querela, con contestuale accettazione della rimessione predetta.

6. La Procura generale concludeva conseguentemente chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e contestuale accettazione; in subordine ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

7. I procuratori speciali dei ricorrenti e della parte civile costituita si sono associati alle conclusioni della Procura generale; in subordine hanno insistito rispettivamente per l’accoglimento dei motivi di ricorso e delle conclusioni e richiesta liquidazione spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per intervenuta remissione della querela, con conseguente condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti Cipriani Angelo, De Domenico Antonino e De Domenico Alfredo.

2. In data odierna è stata difatti formalizzata dal procuratore speciale (Avv. Luigi Giacobbe) della parte civile costituita D’Angelo Arturo la rimessione della querela. Tale rimessione di querela è stata formalmente accettata dal delegato del procuratore speciale dei ricorrenti (Avv. Antonio Lo Monaco in sostituzione dell’Avv. Pietro Fusco). Ricorrono dunque i requisiti formali per formalizzare l’intervenuta remissione della querela e contestuale accettazione, con conseguente estinzione dei reati ascritti.

3. In tal senso, si deve ricordare che questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il procuratore speciale nominato per la proposizione della querela ha facoltà di sub-delegare un terzo per l'incombente, se detta facoltà è prevista dalla procura speciale (Sez. 2, n. 40981 del 06/10/2009, Provasi, Rv. 245231-01, con principio applicabile anche al caso in esame relativo alla fase successiva di accettazione della remissione della querela, sempre nell’ambito dei poteri del procuratore speciale nominato). In particolare si è chiarito che:

“tale sub-delega non è vietata dal codice di rito ne' da norma di diritto sostanziale o da principio giurisprudenziale: anzi, in altri casi la giurisprudenza di questa S.C., a fronte di atti personali di una parte privata, come nel caso della presentazione di richiesta di patteggiamento, consente che il procuratore speciale a sua volta deleghi altro soggetto, purché tale facoltà gli sia stata attribuita nella procura speciale rilasciatagli dall'imputato (cfr. Cass. Sez. 6^ n. 4858 del 3.12.99, ud. 19.4.2000, rv. 217109; Cass. Sez. 3^ n. 11076 del 23.9.98, ud. 24.10.98, rv. 212046;

Cass. Sez. 4^ n. 1369 del 20.5.97, dep. 4.7.97, rv. 208225; Cass. Sez. 6^ n. 6193 del 12.4.95, dep. 27.5.95, rv. 201522; Cass. Sez. 6^ n. 8253 del 1.6.93, dep. 30.8.93, rv. 194966). Lo stesso dicasi per la facoltà di sub-delega attribuita dal danneggiato dal reato al proprio procuratore speciale per la costituzione di parte civile (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 11954 dell'8.2.2005, dep. 25.3.2005, rv. 231713). D'altronde, ove pure ci si voglia muovere nell'ambito della categoria del negozio di diritto processuale (Cass. Sez. 5^ n. 4695 del 25.2.2000, dep. 17.4.2000, dep. 17.4.2000, rv. 215984, definisce la querela come negozio di diritto pubblico), in ogni caso esso resta disciplinato - per quanto non previsto dai codici di rito e nei limiti di compatibilità con la sua natura e con gli scopi che la legge gli attribuisce - dagli ordinali principi civilistici in virtù dei quali è pacifica la possibilità di espressa attribuzione, al procuratore speciale, della facoltà di subdelega (Cass. civ., sez. 1^, 28 giugno 2002 n. 9493, m. 555456).

In breve, da qualsiasi angolazione si esamini la questione, la facoltà di subdelega - purché il titolare del diritto espressamente la attribuisca al proprio procuratore speciale, come avvenuto nel caso che ne occupa - è ammessa dall'ordinamento.” (Sez. 2, n. 40981 del 06/10/2009, Provasi, Rv. 245231-01). Nel caso in esame ricorre, nell’ambito della procura speciale conferita all’Avv. Pietro Fusca, al fine di accettare la rimessione della querela, la espressa concessione da parte dei ricorrenti di facoltà di sub-delega a tal fine, con piena regolarità, dunque, della accettazione formalizzata in udienza dal sostituto e delegato dello stesso Avv.

Antonio Lo Monaco.4. Attesa, dunque, l’intervenuta remissione della querela, con contestuale accettazione, deve essere disposta la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali.ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere est