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Ordinanza — n. 44729/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds regarding plea bargain procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44729/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Rosati inadmissible on procedural grounds. Rosati challenged the appellate court's sentence reduction for a theft offense, arguing a lack of reasoning. The court ruled that the appeal contained only non-permissible complaints, specifically regarding waived grounds and matters the lower court could address sua sponte, rendering the entire petition void.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In appeals based on a plea bargain, only specific grounds regarding the party's will, prosecutor's consent, and the judge's content are admissible, while waived issues and matters of office are strictly inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain procedure waived grounds sua sponte review procedural defect Cassazione Roma criminal procedure rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 628 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 22 novembre 2023, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena inflitta a Marco Rosati in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro
272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv.
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti
Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Rosati Marco, nato a Napoli il 28/04/2005 avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 22 novembre 2023, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena inflitta a Marco Rosati in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta la carenza di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755).

Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2024 Il Consigliere esten