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Ordinanza — n. 44725/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing agreements as they address waived grounds and penalty calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44725/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by five defendants inadmissible because they addressed grounds explicitly waived during the appellate stage. The defendants argued for acquittal, reduced recidivism penalties, and specific aggravating circumstances, but the appellate court had already ruled on these points based on a settlement agreement. The court held that appeals against sentencing agreements can only challenge the agreement's formation or the prosecutor's consent, not waived substantive defenses or penalty calculations.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if they concern waived grounds, acquittal conditions, or penalty determination errors not affecting the legality of the imposed sanction.

Parole chiave

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sentencing agreement waived grounds inadmissible appeal recidivism penalty mafia aggravating circumstance recidiva nell'infrazione aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
I ricorrenti, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali e con separati ricorsi, impugnano la sentenza del 10/04/2024 della Corte di appello di Catania, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Violazione di legge e vizio di omessa motivazione in relazione alla sussistenza di cause evidenti di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 416-bis.1 c.p.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
I ricorrenti, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali e con separati ricorsi, impugnano la sentenza del 10/04/2024 della Corte di appello di Catania, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di omessa motivazione in relazione alla sussistenza di cause evidenti di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STRANO GIUSEPPE nato a CATANIA il 16/01/1967 BONACCORSO EMANUELE nato a CATANIA il 20/12/1987 MURABITO GAETANO AGATINO nato a CATANIA il 26/10/1973 PRELATI ORESTE ANTONIO nato a CATANIA il 03/06/1985 VENTIMIGLIA DANIELE FRANCESCO nato a CATANIA il 31/07/1997 avverso la sentenza del 10/04/2024 della Corte d'appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorrenti, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali e con separati ricorsi, impugnano la sentenza del 10/04/2024 della Corte di appello di Catania, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Deducono:

1. STRANO Giuseppe. 1.1. Violazione di legge e vizio di omessa motivazione in relazione alla sussistenza di cause evidenti di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

2. BONACCORSO Emanuele. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva, atteso che il relativo aumento non può essere ancorato al solo dato formale del titolo di reato; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., mancando l'accertamento circa la realizzazione della condotta con modalità mafiose; 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'aumento per la continuazione non appare congruo.

3. MURABITO Gaetano Agatino. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al concorrente del reato commesso con modalità mafiose.

4. PRELATI Oreste Antonio. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva, atteso che il relativo aumento non può essere ancorato al solo dato formale del titolo di reato.

5. VENTIMIGLIA Daniele Francesco. 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in presenza di elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenere la prevalenza delle attenuanti oltre che con riguardo alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

6. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

I ricorsi in esame si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-b,ís cod. proc. pen., con la loro conseguente inammissibilità.

7. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'ari:. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C