Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 44723/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as non-specific due to lack of evidence proving forensic data extraction before phone return.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44723/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific evidence of a forensic data copy before the seized phone was returned. While the appellant argued that interest in challenging the seizure persisted due to the data within the device, the court found the appeal lacked the required specific allegations of the relevant acts. Consequently, the appeal was rejected as non-specific and unfounded under the principle of autosufficiency.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 125, comma 3; Art. 324 cod. proc. pen.; In appeals for cassation, the principle of autosufficiency requires precise indication of the acts alleged to be misstated, and an appeal is inadmissible if it fails to demonstrate the necessary factual presuppositions, such as the completion of a forensic copy prior to the return of seized devices.

Parole chiave

Generato dall'IA
principle of autosufficiency forensic data extraction seizure of mobile phones interest in appeal non-specific appeal proportionality of seizure Cassazione inammissibilità sequestro di dati informatici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 253, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 324 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'irnpugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Invero, va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
Invero, va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'irnpugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losurdo
Sez. 5, Sentenza n. 5897 del 03/12/2020, Cossu
Sez. 6, n. 17312 del 15 febbraio 2024
Sez. U., n. 40963 del 7 settembre 2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ALTERIO ANTONIO nato il 18/07/2004 ad AVERSA avverso l'ordinanza in data 11/07/2024 del TRIBUNALE DI TERNI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGI2 che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato Mauro Foglia, che ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alterio Antonio, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l'ordinanza in data 11/07/2024 del Tribunale di Terni, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta avverso il decreto in data 06/06/2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, che aveva disposto il sequestro dei telefoni cellulari in uso all'indagato, in relazione al reato di truffa aggravata. Va precisato che l'inammissibilità veniva dichiarata sul presupposto della sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto i dispositivi venivano dissequestrati nelle more della trattazione del riesame. Deduce:

1. Inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 125, comma 3 e 324 cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine al rispetto dei canoni di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio, per avere il tribunale erroneamente ritenuto la sopravvenuta carenza d'interesse. Secondo il ricorrente, la restituzione del telefono cellulare e della SIM Card non aveva fatto venir meno l'interesse all'impugnazione, atteso che l'oggetto del sequestro sono i dati informatici contenuti nel dispositivo e non il dispositivo in sé, che costituisce un mero contenitore. A sostegno dell'assunto cita la sentenza di questa Corte n. 17312 del 15 febbraio 2024 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 40963 del 7 settembre 2017.

2. Inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 125, comma 3, 253, comma 1 e 324 cod. proc. pen., per omessa motivazione sul nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e il reato per cui si procede. A tale riguardo,si osserva che con la memoria difensiva in sede di riesame di denunciava anche l'omessa motivazione circa il rapporto di pertinenzialità tra bene sequestrato e reato e sul punto non vi è stata alcuna risposta da parte del tribunale.

3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico. 3.1. Va, innanzitutto, rilevato che il Tribunale di Terni ha ritenuto che Alterio non avesse più interesse all'impugnazione in quanto il telefonino cellulare e la carta SIM sequestrati gli erano stati restituiti. Il ricorrente assume che, invece, conservava l'interesse a impugnare, atteso che oggetto del sequestro erano i dati contenuti nel telefono e nella carta SIM, estratti mediante c.d. copia forense e non il mero contenitore, costituito dai dispositivi elettronici. A tale proposito occorre osservare chefsecondo un pacifico orientamento di questa Corte, in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all'avente diritto previa estrazione di "copia forense", sussiste di per sé l'interesse di questi a proporre . riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losurdo, Rv. 283302).

Va ulteriormente precisato che l'applicazione del principio di diritto ora enunciato pretende che la restituzione del dispositivo sia stata preceduta dall'effettiva realizzazione della c.d. copia forense. Proprio sotto tale profilo il ricorso difetta del requisito dell'autosufficienza. 3.2. Invero, va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5 , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. il 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01).

Tale onere, nel caso in esame, si concretizzava nell'allegazione ovvero nell'indicazione dell'atto e/o degli atti utili a documentare l'avvenuta riproduzione mediante copia forense dei dati contenuti nei dispositivi elettronici e nella carta SIM. In assenza di tale preliminare ed essenziale allegazione e/o indicazione -del tutto mancante- il ricorso risulta aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, atteso che non viene dimostrata la sussistenza del presupposto fattuale necessario a far ritenere la dedotta persistenza di un interesse a impugnare.

4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'irnpugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 nov