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Ordinanza — n. 44715/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because penalty was set per party agreement precluding lack of motivation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44715/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Di Domenico's appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellate court had reduced his sentence based on a settlement agreement reached between the prosecution and defense. Consequently, the Court ruled that parties cannot later challenge the lack of reasoning regarding issues they previously waived.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; When the appellate court sets a penalty in conformity with an agreement reached by the parties, the latter cannot raise in the legittimità appeal a lack of reasoning or other issues related to the waived grounds.

Parole chiave

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appellate penalty reduction party settlement agreement waived grounds of appeal lack of reasoning claim inadmissible cassation appeal commisurazione della pena per rapina sanzione penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Di Domenico Francesco nato a Torremaggiore il 20/11/1983 avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 6/7/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riformava la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva condannato Di Domenico Francesco alla pena di anni 4, mesi 7 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il delitto di rapina aggravata e porto di armi, rideterminando la pena in anni 2 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Di Domenico Francesco lamentando l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il giudice di appello ha determinato la pena in conformità con l'accordo raggiunto dalle parti pertanto nessuna questione può essere proposta dal ricorrente sul tema della carenza di motivazione. Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie di cui all'art. 599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, e successivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Rv. 275234;

Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504). Ne consegue, pertanto, che il motivo di ricorso è inammissibile, p manifesta,Kente infonjAto. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.