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Sentenza — n. 44713/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of specific novelty in evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44713/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were repetitive and lacked specificity regarding new evidence. The appellant argued that recent statements from associates and informants should overturn the previous bail decision, but the court found these points already addressed in the prior ruling. Consequently, the court rejected the claim that the lower tribunal's reasoning was illogical or insufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b, c.p.p.; Art. 606 lett. e, c.p.p.: The Court of Cassation reviews only the adequacy of the lower court's reasoning to legal canons, not a re-evaluation of facts already examined, dismissing appeals based on repetitive or non-specific novelty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds lack of novelty cautionary measures double presumption logical reasoning evidence assessment carcerazione preventiva ingiustificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b, c.p.p.
Il secondo motivo di ricorso si muove sul piano delle esigenze cautelari, lamentando contraddittorietà e carenza motivazionale (art. 606 lett.
Art. 606 lett. e, c.p.p.
Il secondo motivo di ricorso si muove sul piano delle esigenze cautelari, lamentando contraddittorietà e carenza motivazionale (art. 606 lett.
Art. 275, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 611 cod. proc. pen
art. 581 c.p
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli
Sez. U, n.110 del 22/03/2000, Audino
Sez. U, n.110 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828-01) 3.
Sez. 2, n.24553 del 22/03/2024, Serafino
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUTO CARMINE nato a COSENZA il 10/10/1975 avverso l'ordinanza del 02/07/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'appello cautelare, ha re5r;nro il gravame proposto da Carmine Caputo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza il 25 marzo 2024 che aveva rigettato l'istanza formulata dall'imputato per la sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti con quella degli arresti domiciliari.

2. Presentando ricorso per Cassazione, l'imputato deduce innanzitutto violazione di legge (art.606 lett. b, c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione agli elementi sopravvenuti sulla sussistenza del reato associativo. L'ordinanza impugnata, si legge nel ricorso, non ha correttamente valutato gli elementi sopravvenuti al giudicato cautelare, costituiti dalle dichiarazioni del vertice della cosca 'ndranghetista, divenuto collaboratore di giustizia (Porcaro), da quelle dell'Ispettore Bilotta nonché da quelle di un altro collaboratore di giustizia, tal Celestino Abbruzzese, nonché della moglie di costui.

Il quadro che ne emerge è nel senso dell'estraneità del Caputo dalla compagine malavitosa. Ciò nonostante, l'ordinanza impugnata, con motivazione apodittica ed illogica, non spiega le ragioni per le quali le citate dichiarazioni, reciprocamente riscontrate, non siano idonee a sconfessare l'assunto dell'ordinanza genetica, considerato che si tratta di dichiarazioni intervenute in epoca successiva ed in fase dibattimentale. Il secondo motivo di ricorso si muove sul piano delle esigenze cautelari, lamentando contraddittorietà e carenza motivazionale (art. 606 lett. e, c.p.p.), poiché la rivalutazione del quadro indiziario, ricusata dal Tribunale, avrebbe consentito il diverso inquadramento del ricorrente e della sua posizione cautelare, anche rispetto all'idoneità di misure diverse dalla custodia in carcere, precluse invece dalla meccanica applicazione della doppia presunzione conseguente ai reati contestati.

3. La difesa dell'imputato, rappresentata dall'Avv. Fiorina Maria Bossarello del Foro di Cosenza, con memoria, ha ribadito la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi reiterativi, e quindi affetti da aspecificità.

2. Va innanzi tutto considerato che si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della inesistenza di elementi di novità idonei ad incidere sulla ricostruzione della gravità indiziaria, già in precedenza affermata definitivamente a seguito del giudicato cautelare formatosi sulla ordinanza genetica a carico di Carmine Caputo, con la conseguenza che i due provvedimenti di merito possono essere letti congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia del Tribunale del riesame a quella del Tribunale di Cosenza e dell'adozione - da parte di entrambe le ordinanze - dei medesimi criteri nella valutazione degli indizi (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595;

Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una ordinanza d'appello che ha fornito, in conformità al provvedimenti di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Tribunale di Catanzaro: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso l'ordinanza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 -01). E, a ben vedere, né il ricorso, né la memoria inviata in limine dall'Avv.Bossarello affrontano la circostanza, dedotta con apposito passaggio del provvedimento oggi impugnato (pg.2, sottolineato nell'originale), che il programma di collaborazione, inizialmente avviato nei confronti del Porcaro (la cui deposizione dibattimentale è valorizzata dalla difesa sia nel ricorso che nella memoria a sostegno della tesi difensiva) sia stato revocato, a dimostrazione della dubbia attendibilità del dichiarato ed ancor più della persona del dichiarante.

Né d'altro canto si affronta adeguatamente l'osservazione che segue, per quanto centrale ai fini della valutazione della deposizione del vertice dell'associazione, che questi escluda la formale affiliazione del Caputo ma "non il coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche associative". Depotenziata, quindi, la portata mitigatrice del narrato di Porcaro, e circoscritta anche la valenza attenuatrice delle dichiarazioni di Bilotta, appare congrua ed adeguata l'osservazione del Tribunale di Catanzaro secondo cui rimangono 'vive' e ed, anzi, valorizzate a seguito dell'esperimento dibattimentale, l'emergenze investigative desumibili dalle captazioni intercettive e video nonché le dichiarazioni degli ulteriori collaboratori di giustizia che consentono di affermare la disponibilità del Caputo a favore del sodalizio associativo in termini di incondizionata 'messa a disposizione'.

Si tratta di un complesso argomentativo, opina questo Collegio, che resiste e sopravvive alle critiche che in questa sede possono essere formulate avverso una decisione di merito, poiché esse critiche non evidenziano, tantomeno al livello richiesto ai fini del giudizio di legittimità ("manifestamente"), quella frattura della conseguenzialità del ragionamento cioè della relazione causa-effetto che sostanzia la illogicità denunciabile ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen.. Va infatti ribadito che, anche in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cos), Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976-01; conf.

Sez. U, n.110 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828-01) 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso che, partendo da una premessa non concessa, quella della rilettura del compendio indiziario, richiede l'esclusione della presunzione custodiale massima dell'ari. 275, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen., eventualmente sotto il profilo del tempo silente (tema introdotto nella memoria inviata per l'udienza). In particolare, si è escluso anche di recente in giurisprudenza (cfr. Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01) che il tema possa essere affrontato in base ad automatismi valutativi, dovendosi piuttosto dare rilievo, ai fini del superamento della presunzione, all'apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi ed afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza.

Nel caso di specie, l'opzione ermeneutica proposta non può sortire l'effetto richiesto poiché, anche a prescindere dall'esclusione di ogni attenuazione del quadro indiziario, non viene fornita alcun plausibile elemento idoneo a risolvere o moderare, in senso favorevole all'istante, la forza cogente della presunzione di legge.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, rawisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle a t re- zcu i a spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Lij a. c0 nJ ,., z.• ammende. Così deci o 1110 ottobre 2024 ....,