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Sentenza — n. 44712/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls preventive seizure order against fraud co-conspirator who received no illicit profits due to group distribution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44712/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's preventive seizure order against Franco Lepidi, a co-conspirator in a fraud case involving pandemic-related reimbursements. Lepidi argued he could not be seized because he received no illicit profits, as the funds were redistributed to charity rather than kept by the defendants. The Court agreed, citing recent Supreme Court guidance that seizure is only direct if the individual personally benefited, otherwise it must be equivalent and limited to their specific share.

Regesto Legislator

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Art. 321 c.p.; Art. 640 bis c.p.; Art. 606 c.p.p.: In joint crime cases, confiscation is direct only upon proof of causal derivation of the asset to the individual; otherwise, it is equivalent and limited to the specific enrichment obtained by that co-conspirator.

Parole chiave

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preventive seizure equivalent confiscation joint crime causal derivation asset individual enrichment share fraud pandemic reimbursements confisca dei proventi di reato inchiesta per frode fiscale reati economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321 c.p.
Art. 640 bis c.p.
Art. 606 c.p.p.
Con il ricorso vengono formulati due motivi, il primo incentrato su violazione di legge (art. 606 lett.
Art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10612 del 04/12/2023
Sez. Penale, n. 31775/23 del 26 settembre 2024
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEPIDI FRANCO nato a L'AQUILA il 13/08/1982 avverso l'ordinanza del 26/02/2024 del TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 e dell'art. 8 d.l. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Franco Lepidi avverso il decreto di sequestro preventivo in forma diretta e, in caso di impossibilità, per equivalente sino alla concorrenza di € 115.050,00, in relazione al reato di truffa (art.640 bis c.p.), ravvisando fumus e periculum del reato, attuato per mezzo della produzione di I '\\ falsa documentazione per ricevere indebiti ristori collegati al periodo pandemico.

2. Con il ricorso vengono formulati due motivi, il primo incentrato su violazione di legge (art. 606 lett. b, c.p.p.) in relazione alla mancanza dei presupposti per il sequestro (art.321 c.p.p.) ed il secondo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.).

3. In relazione al primo profilo, si evidenzia che l'indagato non ha in fatto conseguito alcun beneficio economico e non può quindi subire un sequestro finalizzato ad una successiva confisca che non potrà colpire il suo patrimonio. Quanto al secondo motivo, si lamenta la mancanza di motivazione sul requisito del periculum in mora.

4. Con memoria in data 4 ottobre 2024, la difesa ha insistito nelle proprie conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, mentre il secondo motivo deve ritenersi assorbito. La questione sottoposta con il primo motivo attiene alla sequestrabilità diretta o per equivalente, in tutto o in parte, del profitto del reato al correo che, nei fatti, non abbia beneficiato, in alcun modo, ovvero in misura inferiore a quanto sequestratogli, della ripartizione del 'bottino'. Si sostiene infatti che tanto Lepidi che il suo concorrente Pulsone abbiano commesso la truffa al solo fine di beneficiare i dipendenti della A.S.D. Pizzoli con la percezione dei ristori previsti dalla disciplina emergenziale pandemica per le attività che avevano dovuto essere sospese nel biennio 2020/2021.

Poiché i due indagati non avevano ricevuto neanche parte delle somme ricevute dalla associazione e poi redistribuite ai beneficiari, non poteva essere loro imposto alcun vincolo ablatorio né temporaneo né definitivo, secondo i principi elaborati da un recente orientamento giurisprudenziale (Sez. 4, n. 10612 del 04/12/2023, dep. 2024, Bianco, Rv. 286168 - 01). Attesa la presenza di un orientamento maggioritario opposto (cui fa riferimento l'ordinanza impugnata), la questione è stata portata all'attenzione delle Sezioni Unite Penali che, con sentenza del 26 settembre 2024 (ricorrente Massini;

RG. n. 31775/23), in corso di pubblicazione, ha stabilito le seguenti coordinate ermeneutiche: - la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale; - in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito.

Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali; - i medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti. Si tratta delle conseguenze applicative dei principi di legalità, responsabilità penale personale e di proporzionalità che la Corte di Cassazione nell'ultimo ventennio è andata progressivamente affermando anche nel terreno delle misure cautelari e di sicurezza, tanto personali che pecuniarie.

2. Facendo applicazione dei detti principi al caso concreto, l'annullamento del provvedimento è una conseguenza inevitabile, essendo incontestato, per come pure indicato di passaggio nell'ordinanza in contestazione (e comunque dai prospetti inseriti nel provvedimento genetico), che la maggior parte (se non la totalità, secondo la prospettazione difensiva) delle provvidenze indebitamente percepite non siano andate a favore dei due dirigenti sportivi.

3. Attenendosi ai principi enucleati dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra citata (in corso di pubblicazione), il Tribunale di L'Aquila è chiamato alla riformulazione della motivazione valutando nuovamente, sulla base delle emergenze disponibili in relazione alla concreta situazione di indagine, la eventuale compartecipazione del Lepidi alla ripartizione di quanto indebitamente ed illecitamente conseguito. Solamente nell'ipotesi in cui la scarsità degli indizi non consenta di giungere a conclusioni probatoriamente soddisfacenti, si potrà procedere al criterio della ripartizione dell'onere del sequestro in parti uguali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen.. Cos' deciso il 10 ottobre 2024 Il Corlsigliere r,elatore Il Presidente Frangesco FI nt Andrea Pellegrino DEPOSITATO IN CANCEL