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Sentenza — n. 44711/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are repetitive and lower court correctly applied criminal law provisions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44711/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Ferrante inadmissible, rejecting his five grounds for overturning the conviction for theft of scrap vehicles. The appellant argued that the evidence was insufficient and that the lower court failed to apply specific mitigating circumstances or correctly qualify the crime. The court ruled that the appeal merely reiterated arguments already rejected by the appellate court with proper reasoning, thus failing to meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only repetitive grounds already disallowed by the lower court with correct motivation, failing to offer a new legal argument or factual reconstruction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds rejection theft of scrap vehicles mitigating circumstances absorption Cassation review standards rifiuti metallici rifiuti non recuperabili cosa consumabile

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Sarebbe, inoltre, antinomica la doppia imputazione, dal momento che la natura di res derelictae, normativamente prevista per i rifiuti, sarebbe incompatibile con la consapevole condotta di acquisto o ricezione sanzionata dall'art. 648 cod.
Art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Art. 712 cod. pen.
Violazione di legge e carenza della motivazione in riferimento alla qualificazione del fatto come ricettazione e non ai sensi dell'art. 712 cod. pen. 2.3.
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione, per quanto attiene alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di vettura inservibile e di dubbio valore economico.
Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., non ostandovi il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art.
Art. 648, quarto comma, cod. pen.
pen., non ostandovi il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. 2.5.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione Francesco Ferrante, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione Francesco Ferrante, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 648 cod. pen
Violazione degli artt. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
Sarebbe, inoltre, antinomica la doppia imputazione, dal momento che la natura di res derelictae, normativamente prevista per i rifiuti, sarebbe incompatibile con la consapevole condotta di acquisto o ricezione sanzionata dall'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 5, n. 13213 del 22/02/2024, Castello
246323; Sez. 5, n. 13213 del 22/02/2024, Castello, Rv.
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
286221; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella
Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Sabani
285693; Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv.
Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, Mocci
266673; Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, Mocci, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Ferrante Francesco, nato a Palermo il 11/12/1988 avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 17 gennaio 2022 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Francesco Ferrante, per il reato di cui all'art.648 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Francesco Ferrante, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 648 cod. pen. e 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché vizio di motivazione riguardo alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità. Sarebbe, inoltre, antinomica la doppia imputazione, dal momento che la natura di res derelictae, normativamente prevista per i rifiuti, sarebbe incompatibile con la consapevole condotta di acquisto o ricezione sanzionata dall'art. 648 cod. pen. (e, infatti, il rottame di autoveicolo sarebbe stato rinvenuto su un marciapiede in mezzo a un cumulo di rifiuti). 2.2.

Violazione di legge e carenza della motivazione in riferimento alla qualificazione del fatto come ricettazione e non ai sensi dell'art. 712 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per quanto attiene alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di vettura inservibile e di dubbio valore economico. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., non ostandovi il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. 2.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello omesso di valorizzare l'atteggiamento dell'imputato ante e post delictum.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi puntualmente reiterativi di quelli già sottoposti all'attenzione della Corte distrettuale e disattesi con una corretta motivazione, con cui l'imputato omette di misurarsi. 3.1. Il primo motivo, sotto l'abito di una deduzione in punto di diritto, postula in realtà una diversa ricostruzione della vicenda storica, alternativa a quella ragionevolmente fatta propria dai giudici di appello (cfr., pp. 2-3, in merito alla provenienza furtiva della vettura, reputando implausibile la versione del casuale ritrovamento in discarica) e, pertanto, incensurabile in questa sede. 3.2.

La sentenza impugnata motiva • congruamente anche in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo, al limite in forma di dolo eventuale, date le accennate circostanze di rinvenimento del bene (coerentemente con la giurisprudenza di legittimità: cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323; Sez. 5, n. 13213 del 22/02/2024, Castello, Rv. 286221; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179), nonché all'esclusione della particolare tenuità del fatto, in considerazione del danno arrecato alla persona offesa e alla abitualità del comportamento, visti i tre precedenti specifici (p. 3). 3.3.

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione solo quando la valutazione del danno patrimoniale - al contrario che nel caso di specie - sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto; altrimenti, il medesimo elemento favorevole sarebbe considerato due volte (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693; Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, Mocci, Rv. 253906) Coerentemente con tale principio di diritto, i giudici di merito hanno ritenuto la circostanza generale assorbita in quella speciale.

Le doglianze del ricorrente sono, dunque, manifestamente infondate. 3.4. Le attenuanti generiche sono state correttamente escluse in difetto di elementi positivamente valutabili. La difesa allega in questa sede, in pratica, la sola giustificazione del possesso, ritenuta, con buoni argomenti, apologetica e mendace dai giudici di merito.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur