Sentenza — n. 44709/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Luigi Gagliardi, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., per mancanza di querela. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, la parte civile Jerome Gebhard, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si duole, sotto il profilo della violazione di legge (artt. 120 e 640 cod. proc. pen., 336 e 337 cod. proc. pen., 6.1 CEDU) e del vizio di motivazione, dell'avvenuta declaratoria di improcedibilità. Da un lato, nonostante formalmente il solo Jerome Gebhard fosse il legale rappresentante della società che aveva subito le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina, Joerg Frithjof Gebhard, il soggetto concretamente indotto in errore e poi sottoscrittore della querela, avrebbe dovuto considerarsi anch'egli persona offesa, avuto riguardo alla gestione familiare dell'impresa contraente e alla sua specifica posizione, assimilabile a quella di un addetto all'esercizio commerciale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44709/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen., per mancanza di querela. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, la parte civile Jerome Gebhard, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si duole, sotto il profilo della violazione di legge (artt. 120 e 640 cod. proc. pen., 336 e 337 cod. proc. pen., 6.1 CEDU) e del vizio di motivazione, dell'avvenuta declaratoria di improcedibilità. Da un lato, nonostante formalmente il solo Jerome Gebhard fosse il legale rappresentante della società che aveva subito le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina, Joerg Frithjof Gebhard, il soggetto concretamente indotto in errore e poi sottoscrittore della querela, avrebbe dovuto considerarsi anch'egli persona offesa, avuto riguardo alla gestione familiare dell'impresa contraente e alla sua specifica posizione, assimilabile a quella di un addetto all'esercizio commerciale.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Gebhard Jerome, nato in Germania il 25/01/1985 nel procedimento a carico di Gagliardi Luigi, nato a Napoli il 16/11/1973 avverso la sentenza del 16/02/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Luigi Gagliardi, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., per mancanza di querela.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, la parte civile Jerome Gebhard, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si duole, sotto il profilo della violazione di legge (artt. 120 e 640 cod. proc. pen., 336 e 337 cod. proc. pen., 6.1 CEDU) e del vizio di motivazione, dell'avvenuta declaratoria di improcedibilità. Da un lato, nonostante formalmente il solo Jerome Gebhard fosse il legale rappresentante della società che aveva subito le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina, Joerg Frithjof Gebhard, il soggetto concretamente indotto in errore e poi sottoscrittore della querela, avrebbe dovuto considerarsi anch'egli persona offesa, avuto riguardo alla gestione familiare dell'impresa contraente e alla sua specifica posizione, assimilabile a quella di un addetto all'esercizio commerciale.
Dall'altro, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della delega rilasciata da Jerome Gebhard a Joerg Frithjof Gebhard al fine di presentare querela di fronte alle autorità italiane. In tal modo, sarebbe stato irritualmente compresso il diritto di accesso alla giustizia, garantito dal diritto convenzionale.
3. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse, atteso che la sentenza di non doversi procedere ha natura esclusivamente penale e non arreca pregiudizio alla parte civile. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la parte civile è, infatti, priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia meramente processuale, priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv.253242-01; Sez. 5, n. 27465 del 08/04/2024, Maritati, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 7850 del 07/02/2024, Gavoto, non mass.; Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, Balbo, Rv. 272898-01; Sez. 2, n. 34724 del 10/07/2014, Gaias, Rv.260086-01).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2024 Il Consiglie