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Sentenza — n. 44702/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44702/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44702/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord del 1 luglio 2022 che aveva condannato Fabio Scannapiecoro alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per il reato di truffa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44702/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b, cod. proc. pen.) poiché non è stata dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela, essendo stato il reato riqualificato dal giudice di primo grado con l'esclusione della aggravante originariamente contestata che rendeva la truffa perseguibile d'ufficio.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa difetto di legittimazione del ministero pubblico violazione procedurale reati di corruzione mancanza di disciplina permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCANNAPIECORO FABIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 28/12/2000 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 dl. 137/2020 e dell'art. 8 d.l. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord del 1 luglio 2022 che aveva condannato Fabio Scannapiecoro alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per il reato di truffa.

2. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b, cod. proc. pen.) poiché non è stata dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela, essendo stato il reato riqualificato dal giudice di primo grado con l'esclusione della aggravante originariamente contestata che rendeva la truffa perseguibile d'ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento. Incontestata la procedibilità a querela della truffa, a seguito della esclusione dell'aggravante inizialmente ipotizzata, non v'è dubbio che la questione possa essere in questa sede valutata anche se non devoluta in precedenza. In tal senso è l'insegnamento di questa Corte che ha riconosciuto come la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassazione, sebbene non dedotta nel grado di appello (Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981 - 01).

Infatti, la disposizione dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. non può trovare applicazione nel caso di specie poiché la questione della procedibilità dell'azione penale è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - ipotesi fatta salva dalla preclusione stabilita dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Ne consegue che, la mancata deduzione della questione nel giudizio d'appello, non impedisce a questa Corte di esaminare la doglianza, tanto più che trattasi di questione di procedibilità 'originaria', derivante dall'opera di qualificazione del fatto da parte del giudice (che non ne aveva tuttavia tratto le dovute conseguenze) e non sopravvenuta a seguito della remissione di querela o di innovazione legislativa.

2. Nel merito, la deduzione difensiva è fondata: in atti manca in radice un atto che possa essere qualificato come querela, atteso che la denuncia effettuata dalla persona offesa Clelia Capuano non ha né la qualificazione né le formule usualmente adottate per manifestare la volontà di perseguire l'autore di un reato di cui si sia stati vittima.

3. A tale soluzione non osta la asserita genericità del ricorso, dedotta dal Sostituto Procuratore generale, né la mancata allegazione dell'atto. Invero, trattandosi di questione processuale rilevabile d'ufficio anche in questo grado, non può essere posto in contestazione il diritto/dovere della Corte di accedere agli atti del fascicolo processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto) per risolvere detta questione. Da qui, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Cons g