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Ordinanza — n. 44304/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing of the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory ten-day deadline. The respondent filed the request on September 11, 2024, after the deadline expired on September 9, 2024, despite the tribunal's order being communicated in July. Consequently, the court ruled that the appeal must be dismissed without formalities and the appellant ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 309, commi 1-3; Art. 311, comma 2; Art. 610, comma 5-bis; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, even in matters of provisional measures.

Parole chiave

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inadmissible appeal late filing statutory deadline provisional measures court costs ritardo ingiustificato dell'azione penale istanza tardiva di restituzione dei termini procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 309, commi 1-3, cod. proc. pen.
Art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
si applichi anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall’art. 311 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può infatti essere dichiarata, anche in materia cautelare, con procedura de plano, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall’art.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
richiama i casi previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità per mancato rispetto dei termini, al precedente art.
Art. 99 disp. att. cod. proc. pen.
585, e l’art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede poi espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell’art.585 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod.
art. 99 disp. att. cod. proc. pen
585, e l’art. 99 disp. att. cod. proc. pen.
art. 311 cod. proc. pen
si applichi anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall’art. 311 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
Sez. 1, Ord. n. 17212 del 15/02/2024, Singh
(Sez. 1, Ord. n. 17212 del 15/02/2024, Singh, non mass.;
Sez. 2, Ord. n. 16783 del 12/05/2020, Di Carluccio
Sez. 2, Ord. n. 16783 del 12/05/2020, Di Carluccio, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di Occhipinti Gianluca, nato a Catania il 24/03/1976 avverso l'ordinanza del 15/05/2024 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Messina, in funzione di Tribunale del Riesame, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da Gianluca Occhipinti, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Messina con cui gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 629, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen., ha applicato, in sostituzione, gli arresti domiciliari con prescrizioni.

2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, deducendo due motivi di impugnazione con cui lamenta l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

1. Il ricorso è inammissibile, poiché tardivo. L’ordinanza del Tribunale è stata depositata il 10 giugno 2024 ed è stata comunicata al difensore in data 24 luglio 2024 e all’indagato il successivo 30 luglio. Il termine di impugnazione di dieci giorni, ai sensi degli artt. 309, commi 1-3, e 311, comma 2, cod. proc. pen., è dunque scaduto – tenuto conto della sospensione feriale dei termini – il 9 settembre 2024. Il ricorso è stato depositato telematicamente in Cancelleria, giusta annotazione in calce, solo l’11 settembre 2024.

2. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura. L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può infatti essere dichiarata, anche in materia cautelare, con procedura de plano, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità per mancato rispetto dei termini, al precedente art. 585, e l’art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede poi espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell’art.585 cod. proc. pen. si applichi anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall’art. 311 cod. proc. pen. (Sez. 1, Ord. n. 17212 del 15/02/2024, Singh, non mass.;

Sez. 2, Ord. n. 16783 del 12/05/2020, Di Carluccio, Rv. 279228-01). Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è dec