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Sentenza — n. 44250/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural preclusion from plea agreement on penalty amount.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had previously renounced specific grounds in a plea agreement regarding the penalty amount at the appellate level. The defense argued for a lighter sentence based on a motivation defect, but the court held that the agreement created a procedural preclusion preventing review of waived issues. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; When parties reach an agreement on the penalty amount in the appellate stage, the renunciation of other grounds creates a procedural preclusion that bars subsequent cassation appeals regarding the agreed quantum.

Parole chiave

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procedural preclusion plea agreement penalty reduction appellate waiver cassation inadmissibility renunciation of grounds dispositive power motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, 602, comma 1 bis, cod.
Art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen.
Art. 589, cod. proc. pen.
Art. 599, comma 4, cod. proc. pen.
In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01;
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez.
Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01
272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez.
Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: Bordas Florentin, nato in Romania, il 16/04/1988, avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti; 23-34637/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. La difesa lamenta vizio di motivazione (art 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) nella sentenza di appello in ordine alla misura della sanzione inflitta, che avrebbe voluto più contenuta, nonostante l'intervenuto concordato tra le parti.

La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dagli artt. 599-bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01;

Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello, in uno all'accordo raggiunto con la parte pubblica sul quantum della sanzione "proposta" ha determinato una preclusione processuale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'entità della pena concordata. — 2 23-34637/2024 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende