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Ordinanza — n. 44243/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44243/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44243/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 12.9.2024, applicava nei confronti di Giuseppe Franco la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 94, commi 1 e 2, 56, 629 cod. pen. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico vizi di motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'assenza dei presupposti per il riconoscimento della fattispecie di particolare tenuità del reato (Corte Cost. 120/23) e, quindi, con riguardo alla corretta qualificazione del reato.

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 44243/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 12.9.2024, applicava nei confronti di Giuseppe Franco la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 94, commi 1 e 2, 56, 629 cod. pen. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico vizi di motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'assenza dei presupposti per il riconoscimento della fattispecie di particolare tenuità del reato (Corte Cost. 120/23) e, quindi, con riguardo alla corretta qualificazione del reato.

Parole chiave

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aggravamento della pena sanzione penale errore nella commisurazione della pena tentata estorsione pena sproporzionata altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
Infatti, il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Franco Giuseppe, nato a Ceglie Messapica il 4/5/1977 assistito e difeso dall'avv. Cosimo Deleonardis - di fiducia avverso la sentenza in data 12/9/2024 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 12.9.2024, applicava nei confronti di Giuseppe Franco la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 94, commi 1 e 2, 56, 629 cod. pen.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico vizi di motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'assenza dei presupposti per il riconoscimento della fattispecie di particolare tenuità del reato (Corte Cost. 120/23) e, quindi, con riguardo alla corretta qualificazione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti. Infatti, il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non v'è, innanzitutto, alcun dubbio che l'eventuale riconoscimento di una circostanza attenuante non riguarda la corretta qualificazione giuridica del fatto. A ciò si aggiunge che parte ricorrente non ha documentato che la richiesta di riconoscimento della fattispecie di particolare tenuità del reato di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023 sia stata formulata in sede di accordo pattizio con l'evidente conseguenza che il Giudice non era tenuto a decidere (e quindi a motivare) sul punto.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci