Ordinanza — n. 44239/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a vari reati di rapina ed altro. Ricorrono per cassazione gli imputati, dolendosi, il Dolinsky, della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il Volturo del giudizio di responsabilità. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a h4/ motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44239/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. in ordine a vari reati di rapina ed altro. Ricorrono per cassazione gli imputati, dolendosi, il Dolinsky, della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il Volturo del giudizio di responsabilità. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a h4/ motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VOLTURO SALVATORE ANGELO nato a PIAZZA ARMERINA il 04/06/1962 DOLINSKYI PETRO nato il 25/02/19923 c 1 S1 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a vari reati di rapina ed altro.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, dolendosi, il Dolinsky, della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il Volturo del giudizio di responsabilità. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a h4/ motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
I ricorrenti, nella specie peraltro in forma del tutto generica, si dolgono della mancata applicazione di una causa di proscioglimento e del giudizio di responsabilità, quest'ultimo da intendersi oggetto di rinuncia a seguito della scelta processuale effettuata. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così