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Ordinanza — n. 43751/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the appeal instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43751/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition rather than engaging a registered defense attorney. Although the lower court had partially reformed the sentence regarding civil compensation, the procedural defect in filing the appeal rendered the substantive review unnecessary. The court emphasized that personal appeals are strictly prohibited post-2017 reforms, resulting in the dismissal and an order for the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, Art. 613 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a registered defense attorney; personal submission by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility registered defense attorney requirement Cassation procedural rules civil compensation reduction unauthorized personal filing responsabilità civile del notaio esame di cassazione azione di indebito arricchimento

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 39 disp. att. c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S.
272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez.
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir
36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv.
Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P.
274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv.
Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale
273177; Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto personalmente da: Iannotta Ciro nato a Nizza Monferrato il 29.06/1954 avverso la sentenza del 20/03/2024 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 19/09/2022 dal Tribunale di Asti, confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di Iannotta Ciro per il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. Tcod. pen. e la conseguente pena inflitta nella misura di un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, riduceva tuttavia ad euro 5.000,00 l'entità della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile costituita.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in cassazione personalmente l'imputato lamentando, così testualmente si legge nell'atto di impugnazione, "l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale" 3. Il ricorso è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, come nella specie, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez.

U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il gior