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Ordinanza — n. 43716/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43716/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43716/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice di pace di Randazzo condannava Rosta Benedetto alla multa di 516,00 euro per il reato allo stesso ascritto (artt. 636, comma terzo, cod.pen.). Il difensore di Rosta Benedetto, Avv. Alberto Del Campo, con studio in Piazza Municipio, in Randazzo, ha proposto atto di impugnazione avverso la predetta sentenza deducendo motivi di ricorso con i quali ha sostenuto: - l’insussistenza dei reati contestati; - la carenza assoluta dell’elemento soggettivo; - la carenza di prova; - la mancata applicazione della non menzione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43716/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 636, comma terzo, cod.pen.). Il difensore di Rosta Benedetto, Avv. Alberto Del Campo, con studio in Piazza Municipio, in Randazzo, ha proposto atto di impugnazione avverso la predetta sentenza deducendo motivi di ricorso con i quali ha sostenuto: - l’insussistenza dei reati contestati; - la carenza assoluta dell’elemento soggettivo; - la carenza di prova; - la mancata applicazione della non menzione.

Parole chiave

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mancata prova di parzialità indigenza processuale non provata insufficienza di prove accertamento inesatto dei fatti dubbio circa il carattere di infrazione difetto di motivazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: ROSTA BENEDETTO nato a Bronte il 08/11/1961 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; avverso la sentenza del 02/07/2024 del GIUDICE DI PACE di Randazzo; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni ddel difensore del ricorrente, Avv. ALBERTO DEL CAMPO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Randazzo condannava Rosta Benedetto alla multa di 516,00 euro per il reato allo stesso ascritto (artt. 636, comma terzo, cod.pen.).

2. Il difensore di Rosta Benedetto, Avv. Alberto Del Campo, con studio in Piazza Municipio, in Randazzo, ha proposto atto di impugnazione avverso la predetta sentenza deducendo motivi di ricorso con i quali ha sostenuto: - l’insussistenza dei reati contestati; - la carenza assoluta dell’elemento soggettivo; - la carenza di prova; - la mancata applicazione della non menzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, presentato da difensore non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione (il difensore nato nel 1985 risulta iscritto esclusivamente all’albo ordinario dell’Ordine degli Avvocati di Catania dal 22/11/2022) è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “ilricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione” (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez.6, n. 54681 del 03/12/2018 , Zahir, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019 , Manfreda, Rv.276039–01; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez.

5. n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01).

4. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente