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Sentenza — n. 43680/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation rejects appeal for failure to specifically reference prior domicile election in appeal act per Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43680/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Antoniu Cirpaci's appeal against the Appellate Court's order declaring the appeal inadmissible. Cirpaci argued he had elected domicile with his lawyer during the trial, yet the Appellate Court found the election undeposited with the appeal. The Court ruled that under recent unified section jurisprudence, the appeal act must explicitly reference and locate the prior domicile election document within the case file, which Cirpaci failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.: The appeal act must expressly and specifically reference a prior domicile election and indicate its location in the case file to satisfy the admissibility requirement.

Parole chiave

Generato dall'IA
domicile election appeal admissibility notification procedure case file reference unified sections ruling criminal procedure code inadmissible appeal domicilio eletto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
22, Ravenna», rilevava che «l'elezione di domicilio non è stata, però, depositata unitamente all'impugnazione», con la conseguenza che l'appello si doveva ritenere inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (comma aggiunto dall'art.
Art. 611, cod. proc. pen.
Questo in quanto il ricorso è trattato, ai sensi dell'art. 611 cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Law 9 August 2024, n. 114
art. 611 cod. proc. pen
Questo in quanto il ricorso è trattato, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, con la conseguenza che non è prevista la comparizione personale del difensore dell'imputato.
art. 581 cod. proc. pen
Con riguardo all'efficacia di tale abrogazione, le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella camera di consiglio del 24/10/2024, hanno statuito che la disciplina contenuta nel comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni unite della Corte di cassazione
Con riguardo all'efficacia di tale abrogazione, le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella camera di consiglio del 24/10/2024, hanno statuito che la disciplina contenuta nel comma 1-ter dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRPACI ANTONIU, nato in Romania il 20/02/1979 avverso l'ordinanza del 05/06/2024 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 05/06/2024, la Corte d'appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello che era stato proposto da Antoniu Cirpaci contro la sentenza del 06/03/2023 del Tribunale di Ravenna. La Corte d'appello di Bologna, in particolare, dopo avere rilevato che, nell'atto di appello del Cirpaci, si dava atto che egli era «elettivamente domiciliato presso l'avv. Carlo Benini con studio sito in Piazza Kennedy, n. 22, Ravenna», rilevava che «l'elezione di domicilio non è stata, però, depositata unitamente all'impugnazione», con la conseguenza che l'appello si doveva ritenere inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), a norma del quale il mancato deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio determina l'inammissibilità della stessa impugnazione.

2. Avverso la menzionata ordinanza del 05/06/2024 della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Carlo Benini, Antoniu Cirpaci. Il ricorrente deduce che era presente all'udienza davanti al Tribunale di Ravenna e che aveva eletto domicilio presso il proprio difensore avv. Carlo Benini «proprio in udienza», con la conseguenza che non si sarebbe dovuta ritenere necessaria «una nuova pronuncia, da parte dell'imputato, circa il proprio domicilio eletto».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve anzitutto affermare che la comunicata adesione del difensore del ricorrente all'astensione dalle udienze penali che è stata proclamata dalla Giunta dell'Unione delle camere penali italiane per i giorni 4, 5 e 6 novembre 2024 non può rilevare quale causa di rinvio dell'udienza odierna per legittimo impedimento dello stesso difensore. Questo in quanto il ricorso è trattato, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, con la conseguenza che non è prevista la comparizione personale del difensore dell'imputato.

2. Ciò detto, il motivo non è fondato.

3. In proposito, si deve in primo luogo rilevare che il comma 1-ter dell'art.581 cod. proc. pen. (secondo cui: «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114. Con riguardo all'efficacia di tale abrogazione, le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella camera di consiglio del 24/10/2024, hanno statuito che la disciplina contenuta nel comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. «continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (così l'informazione provvisoria n. 15/2024 a firma della Prima Presidente della Corte di cassazione). Ne consegue che detta disciplina continua senz'altro ad applicarsi all'appello che è stato proposto dal ricorrente. Occorre, perciò, interrogarsi sull'interpretazione della stessa.

5. Si deve in particolare esaminare la questione, che costituisce l'oggetto del ricorso, delle modalità con le quali deve essere assolto l'onere del deposito, con l'atto di appello, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio.Tale questione è stata anch'essa oggetto, insieme con quella dell'efficacia temporale dell'abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., della menzionata decisione adottata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella camera di consiglio del 24/10/2024. Come risulta sempre dall'informazione provvisoria n. 15/2024, le Sezioni unite della Corte di cassazione erano state chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa:

«[s]e la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo». La soluzione adottata è stata che: «[l]a previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».

Con tale decisione, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno pertanto ritenuto che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen.:

a) la dichiarazione o elezione di domicilio non deve essere necessariamente successiva alla pronuncia oggetto di impugnazione ma può essere una dichiarazione o elezione di domicilio precedente a tale pronuncia e già presente agli atti del procedimento;

b) tale precedente dichiarazione o elezione di domicilio non deve essere necessariamente allegata all'atto di impugnazione;

c) affinché l'onere in questione si possa ritenere assolto, l'atto di impugnazione deve però quanto meno contenere il richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, richiamo che deve essere tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire le notificazione del decreto di citazione a giudizio. Da ciò discende che la mera presenza agli atti di una pregressa dichiarazione o elezione di domicilio che non sia stata richiamata, con le modalità che sono state indicate dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, nell'atto di impugnazione, non è sufficiente a fare ritenere assolto l'onere previsto dal comma 1-ter dell'art.581 cod. proc. pen.

Così brevemente ricostruita, alla luce della recente menzionata decisione delle Sezioni unite, la portata di tale onere, si deve rilevare che, nel caso di specie, la pregressa elezione di domicilio presso il difensore non è stata né allegata all'atto di appello - che è stato sottoscritto dal solo difensore - né puntualmente richiamata nello stesso atto con le modalità che sono state indicate dalle Sezioni unite, indicandone, altresì, la collocazione nel fascicolo processuale. Alla luce della decisione Sezioni unite, infatti, non si può ritenere sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'onere de quo, la mera enunciazione, che è contenuta nell'atto di appello del Cirpaci, dell'elezione di domicilio dell'imputato presso il suo difensore («elettivamente domiciliato presso l'Avv.

Carlo Benini con studio sito in Piazza Kennedy, n. 22, Ravenna»), atteso che, come si è visto, il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. richiede che, nell'impugnazione, sia quanto meno espressamente richiamato lo specifico precedente atto di dichiarazione o elezione di domicilio, con l'indicazione, quindi, oltre che dei suoi estremi, anche della sua collocazione nel fascicolo processuale.

6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e