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Sentenza — n. 43674/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding preventive detention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43674/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground raised was too generic and failed to specifically address the lower court's reasoning. The appellant argued that the review judge ignored prior annulment decisions and that the weapons charge did not prove ongoing danger, but the Court found these arguments merely repeated without new analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if the grounds are not specific, generic, or merely repeat reasons already examined and rejected by the court below.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement preventive detention repetition of arguments criminal procedure code court costs Cassa delle ammende ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 275, cod. proc. pen.
Quanto al profilo della adeguatezza della misura cautelare, la censura è manifestamente infondata, atteso che - una volta ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari - il dettato dell'art. 275 cod.
Art. 275-bis, cod. proc. pen.
Quanto al profilo della adeguatezza della misura cautelare, la censura è manifestamente infondata, atteso che - una volta ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari - il dettato dell'art. 275 cod.
Art. 627, cod. proc. pen.
Art. 416-bis.1, cod. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 275 cod. proc. pen
Quanto al profilo della adeguatezza della misura cautelare, la censura è manifestamente infondata, atteso che - una volta ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari - il dettato dell'art. 275 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021
Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016
281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012
268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 5182 del 13/10/2023
pen., prevedendo una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura intramuraria, non lascia margini di scelta in relazione al presidio cautelare da applicare (da ultimo, Sez. 2, n. 5182 del 13/10/2023, dep.
Sez. 2, n. 24515 del 19/1/2023
2024, Gionta, in motivazione; Sez. 2, n. 24515 del 19/1/2023, Simeoli, Rv.
Sez. 5, n. 51742 del 13/6/2018
284857 - 01; Sez. 5, n. 51742 del 13/6/2018, Pergola, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tavella Fortunato nato a Mileto il 27/03/1957 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo stata respinta con provvedimento presidenziale del 24/10/2024 l'istanza difensiva di rimessione in termini per proporre istanza di trattazione orale.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 3/4/2024, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 11735 del 25/1/2024, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 1/6/2023, che aveva applicato a Fortunato Tavella la misura cautelare della custodia in carcere.

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione della legge processuale penale, in relazione agli artt. 275, comma 3, 275-bis e 627 cod. proc. pen. Evidenzia che il Tribunale del riesame non ha tenuto conto delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte, avendo confermato l'ordinanza genetica sulla scorta delle stesse argomentazioni censurate dalla Corte di legittimità, vale a dire i) il ruolo di rilievo rivestito dal Tavella nell'associazione di 'ndrangheta in contestazione, desunto dai medesimi elementi già indicati nella ordinanza impugnata; i precedenti penali e giudiziari da cui risulta gravato il ricorrente, che tuttavia non sono di particolare allarme sociale, come si desumerebbe anche dalla motivazione della ordinanza impugnata, laddove evidenzia come il Tavella non "abbia patito prolungati periodi di carcerazione".

Ritiene, dunque, la difesa che il Tribunale del riesame non sia riuscito a provare, così contravvenendo al principio di diritto sancito dalla sentenza rescindente, la sussistenza di ulteriori condotte criminose poste in essere dall'odierno ricorrente durante il cosiddetto tempo silente; che la contestazione in materia di armi non è più aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per cui - sebbene contestato in epoca recentissima (2023) - non è di per sé indicativo della perdurante pericolosità dell'indagato, né della idoneità della sola misura intramuraria; che, comunque, nel caso di specie, risultano violati i principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure coercitive, costituendo la custodia cautelare in carcere extrema ratio, potendo essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto l'unico motivo cui è affidato non è consentito, perché aspecifico. Ed invero, si confronta solo in apparenza con la trama motivazionale del provvedimento impugnato, che in punto di sussistenza delle esigenze cautelari ha valorizzato í) il ruolo attivo e di rilievo (anche se non in posizione apicale) assunto dal Tavella nella 'ndrina di San Giovanni di Mileto, che ha desunto da specifici elementi di fatto, puntualmente indicati alle pagine 4 e 5; la circostanza che la contestazione del reato associativo è aperta, dunque, relativa ad una condotta ritenuta tuttora in atto;

íii) i precedenti penali e quello giudiziario recentissimo in materia di armi da cui il ricorrente risulta gravato, evidenziando come il precedente giudiziario sia specifico e relativo a fatti recentissimi, commessi 2023, poco prima che fosse emesso il titolo cautelare oggi in esecuzione. Dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto che il lasso di tempo di circa cinque anni intercorrente tra le condotte oggetto di contestazione e l'adozione della misura custodiale fosse recessivo rispetto a tutti gli altri elementi specificati. Orbene, a fronte delle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata, il ricorso glissa, limitandosi ad affermare che gli elementi posti a fondamento della conferma dell'ordinanza cautelare sarebbero gli stessi utilizzati nel provvedimento annullato in sede di legittimità e del tutto apoditticamente che la contestazione in materia di armi non sarebbe indicativa della perdurante pericolosità del Tavella, senza dar conto delle ragioni su cui siffatta indimostrata affermazione si fonda.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Quanto al profilo della adeguatezza della misura cautelare, la censura è manifestamente infondata, atteso che - una volta ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari - il dettato dell'art. 275 cod. proc. pen., prevedendo una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura intramuraria, non lascia margini di scelta in relazione al presidio cautelare da applicare (da ultimo, Sez. 2, n. 5182 del 13/10/2023, dep. 2024, Gionta, in motivazione; Sez. 2, n. 24515 del 19/1/2023, Simeoli, Rv. 284857 - 01; Sez. 5, n. 51742 del 13/6/2018, Pergola, Rv.

Rv. 275255 - 01).

4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen