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Ordinanza — n. 43673/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because agreed sentence is legally valid and cannot be challenged on sentencing grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43673/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was the lack of reasoning regarding sentencing. The appellant argued the sentence was insufficient, but the court noted the penalty was agreed upon with the Prosecutor General and thus legally binding. Consequently, the court held that appellate courts cannot review the congruity of agreed sentences, only their legality, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Appeal's review of an agreed sentence is limited to legality, not congruity, as the parties' agreement cannot be modified by the judge.

Parole chiave

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agreed sentence sentencing review procedural inadmissibility appellate jurisdiction legal validity adeguamento della pena gravità della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola
Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo
Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Calisti Gianluca (CUI 01WW9D8) nato a Roma il 27/12/1978 avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 23/4/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Gianluca Calisti con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 5/6/2023.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Invero, la pena applicata al Calisti, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore generale, per cui l'imputato non può dolersene. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato continuato ascritto al ricorrente.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 31 ottobre 2024