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Ordinanza — n. 43670/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by defendant personally dismissed for violating mandatory lawyer representation rule under Art. 613 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it, violating the mandatory requirement for legal representation. The lower court had previously dismissed the appeal as late, but the defendant bypassed this by filing directly with the Supreme Court. The Court ruled that appeals to the Cassation must be handled exclusively by qualified lawyers to ensure professional quality and prevent circumvention of procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation by the accused must be filed exclusively by authorized defense lawyers; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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mandatory lawyer representation Cassation appeal inadmissibility personal filing by defendant Art. 613 cod. proc. pen. professional legal representation ritardi procedurali errore nella commisurazione della pena errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Le Donne Nicola nato a Foggia il 17/10/1972 avverso la ordinanza del 21/06/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con ordinanza del 21/6/2024 dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 11/5/2023, che aveva condannato Nicola Le Donne per il reato ascrittogli.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. 1.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione:

«L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1». 1.2.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 31 ottobre 2