Italian court dismisses appeal claiming excessive sentence in plea agreement case citing procedural finality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the imposed sentence was excessive. The lower court had applied a four-year sentence based on a plea agreement where the defendant voluntarily accepted the charges and the proposed penalty. The court ruled that once parties finalize a plea deal, they cannot later challenge the congruity of the sentence in a cassation appeal, as such arguments violate the principle of procedural finality established by the agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 133 c.p.: In appeals against sentences resulting from a plea agreement, arguments concerning the proportionality or congruity of the penalty are inadmissible, as parties are bound by the final agreed outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: SCARDICCHIO Andrea nato a Bari 1'11/5/1978 avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bari in data 2/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 2/5/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti di Scardicchio Andrea, imputato del delitto di tentata rapina aggravata ed applicava la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 5.200,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione di legge, in particolare degli artt. 27 e 101 Cost., 444 e 546 c.p.p. e 133 c.p., avendo il GIP determinato la pena in misura eccessiva senza tener conto della personalità dell'imputato e della condotta precedente e successiva al reato.
Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, affermato che, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute.
Va ricordato infatti, che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma, non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).
5. Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo il quale:"Ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, c.p.p.„ introdotto dall'art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cas azione che proponga motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p." ( così Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; nello stesso senso Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Rv. 263217).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend