Italian Court dismisses appeals due to withdrawal by some clients and death of others.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals of two deceased individuals inadmissible due to their death and the appeals of two other individuals inadmissible due to their withdrawal. The appellants challenged a preliminary investigation judge's partial lifting of asset seizures, arguing procedural flaws and contradictions in the reasoning regarding specific items. The court rejected these arguments, ruling that the death of the appellants rendered their claims procedurally impossible while the withdrawal of others made their appeals inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 263, comma 5, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if the appellant dies before the judgment, and inadmissible if the appellant withdraws the appeal before the court rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente SENTENZA sui ricorsi proposti con unico atto da: RUFFINI ALDO nato a VETTO il 15/06/1944 BENEVELLI CARLA nato a REGGIO EMILIA il 21/06/1960 FERRETTI LUISA nato a NOVELLARA il 23/09/1933 FERRETTI SILVANO nato a NOVELLARA il 07/04/1937 avverso l'ordinanza del 09/09/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; sentite le conclusioni del PG GASPARE STURZO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di RUFFINI ALDO E BENEVELLI CARLA per intervenuta rinuncia al ricorso e per l'improcedibilità per sopravvenuto decesso dei ricorsi di FERRETTI LUISA E FERRETTI SILVANO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnato provvedimento il giudice per le indagini preliminari, investito con l'opposizione a norme dell'art.263, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del parziale rigetto di istanza di dissequestro rivolta al Pubblico Ministero, di un compendio di beni nell'ambito di un'indagine a carico dell'imputato Aldo Ruffini, ha parzialmente accolto l'istanza disponendo il dissequestro e la restituzione di alcuni beni ed il mantenimento del vincolo su altri, in relazione ai ., quali non poteva escludersene a priori la pertinenzialità rispetto a reati di cui si può prospettare l'astratta configurabilità.
2. Con il ricorso cumulativo si formulano due motivi che deducono vizio motivazionale sotto tutti i profili della triade contemplata dall'art.606 c.p.p.. 2.1 Con il primo motivo si lamenta che il provvedimento, in numerosi passaggi, è pronunciato in aliunde, con riferimento ad un caso ed ad una imputata (mentre qui vi è un imputato) che nulla hanno a che fare con il presente procedimento; esso inoltre è contradittorio, laddove nega vi sia la possibilità di prospettare la ricettazione ma poi ne afferma il fumus; né il sequestro può tenere dal punto di vista probatorio, dovendosi ritenere esaurite o non più coltivabili le esigenze di indagine a distanza di otto anni dal sequestro, senza che sia mai stata richiesta una proroga delle indagini e tanto meno la richiesta di rinvio a giudizio. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione poiché il g.i.p. ha disposto il dissequestro di una parte soltanto degli orologi fornendo una spiegazione (che il pubblico ministero in udienza avesse dichiarato il proprio disinteresse al mantenimento del sequestro in relazione a quelli poi dissequestrati e restituiti), che non trova riscontro nel testo del verbale dell'udienza, nel corso della quale il pubblico ministero si era opposto ad ogni dissequestro; il rigetto appare altresì contraddittorio rispetto ad ulteriore materiale originariamente sequestrato ma progressivamente restituito.
3. L'udienza, inizialmente fissata al 10 maggio 2024, era stata rinviata, su richiesta del difensore dei ricorrenti in attesa della decisione del Tribunale di Reggio Emilia sulla istanza di dissequestro e restituzione degli stessi beni oggetto del presente ricorso.
4. Gli sviluppi successivi alla precedente udienza, comunicati dalla difesa dei ricorrenti, impongono la pronuncia della sentenza nei termini indicati nel dispositivo. Sono infatti pervenuti i certificati di decesso di Luisa Ferretti, intervenuto il 25 novembre 2023, e di Silvano Ferretti, intervenuto il 4 gennaio 2024. In relazione ai due ricorrenti va pertanto rilevata la improcedibilità dei rispettivi ricorsi (cfr. Sez.5, n.27005 del 10/09/2020, Antonelli, Rv.279472). In relazione alle posizioni degli ulteriori due ricorrenti, Aldo Ruffini e Carla Benevelli, pervenuta la rinuncia al ricorso per cessazione dell'interesse al provvedimento, va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, senza aggravio di spese o sanzioni, attesa la tempestività della comunicazione e la natura dell'atto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibili i ricorsi di Ferretti Luisa e dì Ferretti &vano per sopravvenuta morte dei ricorrenti. Dichiara inammissibili i ricorsi di Ruffini Aldo e di Benevelli Carla. Così deciso in Roma, 18 settembre 2024 Il Coni