Cassation court annuls conviction for fraud because the victim remitted the complaint after the appeal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Luigi Terruzzi for fraud without remitting the case. The appellant argued that the victim, Gianluca Zaccaro, had remitted the criminal complaint after the appeal decision but before the cassation deadline, a fact accepted by the defendant. The court ruled that such a post-judgment remission extinguishes the crime under Article 620 of the Code of Criminal Procedure, thereby invalidating the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 640, terzo comma, cod. pen.: A criminal appeal filed solely to introduce a subsequent remission of the complaint, accepted by the accused before the appeal deadline, extinguishes the crime and warrants annulment of the conviction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERRUZZI LUIGI, nato a Polla il 16/01/1983 avverso a sentenza del 21/02/2024 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto e che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per remissione della querela; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/02/2024, la Corte d'appello di Potenza confermava la sentenza del 18/11/2020 del Tribunale di Lagonegro con la quale Luigi Terruzzi era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed C 85,00 di multa per il reato di truffa in concorso (con Christian Terruzzi) ai danni di Gianluca Zaccaro.
2. Avverso la menzionata sentenza del 21/02/2024 della Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Erminio Cioffi Squitieri, Luigi Terruzzi, affidato a un unico motivo, con il quale deduce che, successivamente alla sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione, la persona offesa Gianluca Zaccaro ha rimesso la querela e tale rimessione è stata accettata dal querelato Luigi Terruzzi, chiedendo che, pertanto, la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo è fondato, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela.
2. Premesso che il reato di truffa semplice attribuito all'imputato è punibile a querela della persona offesa (art. 640, terzo comma, cod. pen.), si deve anzitutto ribadire il principio, già affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto - come nel caso qui in esame - al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01, Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625-01, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209- 01, le ultime due delle quali hanno altresì precisato che, nell'ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato; in senso analogo, Sez.
U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01) Rammentato tale principio, si deve rilevare che, dal verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione di remissione di querela allegato al ricorso, risulta che il 10/06/2024 Gianluca Zaccaro, davanti ai Carabinieri della Stazione di Sapri, dichiarava di rimettere la querela che aveva proposto il 20/05/2015 nei confronti del ricorrente Luigi Terruzzi, il cui procuratore speciale (sulla base della procura rilasciata dallo stesso Terruzzi il 06/06/2024) avv. Erminio Cioffi Squitieri, contestualmente, dichiarava di accettare la suddetta remissione.
Ne consegue che il reato di truffa attribuito all'imputato è estinto per remissione della querela.
3. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato Luigi Terruzzi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per 51 ,u z remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. t c) o Così