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Sentenza — n. 43655/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43655/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43655/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catania, nel riformare parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania il 25 maggio 2003 nei confronti di Giuseppe Gianluca Viola, ha ridotto a due anni e sei mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) la sanzione irrogata per il reato di rapina tentata.

Regesto Legislator

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art. 619 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43655/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, nel presentare ricorso, ha dedotto quale unico motivo la inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b, c.p.p.) per aver la Corte errato nel calcolo della riduzione della pena in relazione al tentativo (art.56 c.p.).

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale riduzione della pena tentata violenza carnale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 619 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIOLA GIUSEPPE GIANLUCA nato a CATANIA il 17/02/1984 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo la rettifica della sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena di anni due, mesi sei di reclusione per il reato di rapina pluriaggravata sia sostituita con la pena di anni due mesi quattro di reclusione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 d.l. 137/2020 ed art. 8 d.l. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catania, nel riformare parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania il 25 maggio 2003 nei confronti di Giuseppe Gianluca Viola, ha ridotto a due anni e sei mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) la sanzione irrogata per il reato di rapina tentata.

2. L'imputato, nel presentare ricorso, ha dedotto quale unico motivo la inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b, c.p.p.) per aver la Corte errato nel calcolo della riduzione della pena in relazione al tentativo (art.56 c.p.).

3. Il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha inviato mail con memoria con cui chiede la rettifica del calcolo da parte della Corte Suprema. Con lo stesso mezzo, la Difesa dell'imputato (memoria a firma dell'Avv. Collodou> in data 23/09/2024), preso atto delle conclusioni del Sostituto Procuratore, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, atteso l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello di Catania nel calcolare la riduzione della pena a seguito dell'applicazione dell'art.56 cod. pen.. Non è tuttavia necessario annullare la sentenza essendo sufficiente procedere alla correzione dell'errore. Il Collegio ritiene infatti che, nella specie, si possa applicare la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice nel determinare la pena, la motivazione prevalga sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 8916 del 08/02/2011, P., Rv. 249654 - 01;

Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01). In conclusione, la pena base di sette anni di reclusione, come determinata nella sentenza, va ridotta nella misura massima -anch'essa 'predeterminata'- decisa dal giudice di secondo grado, pari a due terzi, per giungere alla pena finale di 2 anni e 4 mesi di reclusione. In tal senso va disposta la rettificazione ex art.619 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Visto l'art.619 cod. proc. pen. dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui l'espressione "anni due, mesi sei di reclusione" sia sostituita dall'espressione "anni due e mesi quattro di reclusione". Così d ciso il 10 ott