Sentenza — n. 43404/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 8 luglio 2021, ha dichiarato de plano non doversi procedere nei confronti, per quanto qui rileva, di Melissa Bernardini in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., perché estinto per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Sentenza — n. 43404/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Bernardini Melissa, nata a Tivoli il 13/05/1997 avverso la sentenza del 30/04/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso; lette le conclusioni dell’avv. Roberto Porcaro, per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 8 luglio 2021, ha dichiarato de plano non doversi procedere nei confronti, per quanto qui rileva, di Melissa Bernardini in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., perché estinto per prescrizione.
2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Melissa Bernardini, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, l’omessa citazione dell’imputata e la mancata formazione del contraddittorio.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 05/04/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, in quanto «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito» (conformi anche Sez.
U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809; Sez. 2, n. 40396 del 06/06/2023, Job, non mass.). Si deve, dunque, riconoscere la nullità assoluta e insanabile della sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente.
3. In conclusione, la sentenza impugnata deve annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Ancona in diversa composizione per l'ulteriore corso. Così è deciso, 13/11/2024 Il Consigliere estensore Il Pres