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Ordinanza — n. 43364/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43364/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43364/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: DEL GAUDIO GENNARO nato a NAPOLI il 26/04/1975 avverso la sentenza del 29/07/2024 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Ricorso trattato de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 29 luglio 2024, applicava a Del Gaudio Gennaro la pena stabilita tra le parti in ordine al reato di concorso in truffa allo stesso ascritto. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to Imparato deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 175 disp.att. cod.proc.pen., difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 175 disp.att. cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43364/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è avanzato per motivi non proponibili in questa fase e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. Ed invero per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 5838 del 28/11/ 2013 in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa pena convenzionale corruzione nell'esecuzione forzata sanzioni penali concorso proprio reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 175 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to Imparato deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 175 disp.att. cod.proc.pen., difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: DEL GAUDIO GENNARO nato a NAPOLI il 26/04/1975 avverso la sentenza del 29/07/2024 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Ricorso trattato de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 29 luglio 2024, applicava a Del Gaudio Gennaro la pena stabilita tra le parti in ordine al reato di concorso in truffa allo stesso ascritto. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to Imparato deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 175 disp.att. cod.proc.pen., difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è avanzato per motivi non proponibili in questa fase e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. Ed invero per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 5838 del 28/11/ 2013 in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen.. Nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto, e se ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo avuto riguardo alle modalità di consumazione del fatto così come ampiamente descritte dal giudice del provvedimento impugnato e che danno piena contezza della avvenuta consumazione della truffa a seguito della consegna del denaro da parte della vittima.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere este