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Ordinanza — n. 43361/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper ground regarding agreed sentence modification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43361/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on an impermissible ground. The appellant argued that the appellate court's reduction of the sentence violated the law, but the appeal focused on the modification of a previously agreed sentence. The court ruled that once a plea bargain is judicially confirmed, it cannot be unilaterally altered, making any challenge to the sentence measure inadmissible in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In plea bargain appeals, challenges to the agreed sentence measure are inadmissible as the judicially confirmed agreement cannot be unilaterally modified.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentence modification cassation inadmissibility agreed sentence procedural bar commisurazione della pena per rapina altri reati reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 13/05/2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 12/03/2018, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod.proc.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: BONANNO ALESSANDRO nato a CATANIA il 22/06/1990 avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GIUSEPPE RAPISARDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 13/05/2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 12/03/2018, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta ad Alessandro Bonanno nella misura di anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto (rapina aggravata in concorso) da aggiungere in continuazione alla pena di anni sei, mesi cinque di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, determinata con ordinanza del giudice dell’esecuzione del 07/01/2023, in relazione ai reati di estorsione giudicati con sentenze della Corte di appello di Catania n. 271 del 2021 e n. 1686 del 2021, irrevocabili rispettivamente in data 02/03/2022 e 17/12/2021.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, il Bonanno Alessandro con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla determinazione della pena in virtù del riconoscimento della continuazione esterna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmante modificato, salva l’illegalità della pena concordata” (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura del motivo proposto.

2. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere estensore Il