Sentenza — n. 43174/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ROMANO ALESSANDRO n. a Crotone 3/3/1976 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma in data 26/4/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv.ti Amilcare Tana e Stefano Palma, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 273 cod.proc.pen; Sentenza — n. 43174/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I difensori sostengono che i giudici cautelari hanno reso una motivazione del tutto deficitaria in ordine alla sussistenza del rischio di recidiva, trascurando la totale assenza in capo al ricorrente di indici attestanti la proclività a delinquere e di collegamenti attuali con il contesto in cui sono maturati gli illeciti, omettendo altresì di valutare la distanza temporale tra i fatti per cui si procede e l'epoca di adozione della misura originaria, circostanze che dovevano condurre ad escludere la sussistenza del rischio di recidiva.
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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ROMANO ALESSANDRO n. a Crotone 3/3/1976 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma in data 26/4/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv.ti Amilcare Tana e Stefano Palma, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Roma, in riforma del provvedimento del Gip di Roma che, in data 6/3/2024, aveva disposto nei confronti di Romano Alessandro la misura degli arresti dorniciliari in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa ai danni dello Stato e dell'Unione Europea nonché di concorso in più reati di truffa aggravata al fine di conseguire erogazioni pubbliche, commesse mediante la redazione e presentazione di bilanci societari falsi onde far apparire adempiuti i requisiti richiesti per l'accesso ai finanziamenti agevolati e in parte a fondo perduto concessi da SIMEST nell'ambito del PNRR, annullava l'ordinanza impugnata in relazione al capo 11 e, confermata la gravità indiziaria per i residui addebiti, sostituiva la misura autodetentiva con il divieto di esercitare la professione di commercialista per un anno. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del Romano, Avv.ti Amilcare Tana e Stefano Palma, i quali hanno dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.
I difensori denunziano la complessiva illogicità della motivazione rassegnata dal Tribunale cautelare poiché l'ordinanza impugnata ha ritenuto l'inconferenza dei riscontri documentali addotti a sostegno della tesi difensiva, convalidando una lettura del compendio investigativo limitata alle originarie acquisizioni e priva di un confronto critico con gli elementi di novità introdotti dal ricorrente. In particolare segnalano che l'ipotizzato coinvolgimento del Romano nella trama associativa risulta smentito dalla documentazione acquisita in sede di perquisizione presso lo studio dell'indagato, dalla quale emerge l'affidamento in sub-appalto dal Buttazzo al ricorrente delle pratiche commerciali relative alle società coinvolte nelle truffe, la riconducibilità delle operazioni ad un rapporto esclusivo tra i due e il versamento di corrispettivi determinati e documentati.
Siffatte evidenze trovano conforto anche nelle dichiarazioni rese dal coindagato Buttazzo, il quale ha escluso che il Romano abbia partecipato alla predisposizione dei bilanci, che gli venivano trasmessi già confezionati. Il Tribunale cautelare, secondo il ricorrente, non ha considerato che l'apporto probatorio della difesa mutava radicalmente lo spessore indiziario degli elementi valorizzati dal Gip, stante l'acquisizione di evidenze circa il fatto che il Romano aveva curato esclusivamente la trasmissione dei bilanci a Infocamere senza partecipare alla loro falsificazione; che l'indagato aveva intrattenuto rapporti con il Buttazzo di natura esclusivamente professionale, come dimostrato dai numerosissimi incarichi conferiti al prevenuto dal Buttazzo stesso e relativi anche a molte società del tutto estranee alle indagini.
I giudici della cautela a sostegno dell'ipotesi d'accusa relativa al coinvolgimento del Romano nelle truffe provvisoriamente ascrittegli hanno sottolineato che gli adempimenti commissionati a Romano avrebbero potuto essere svolti agevolmente dal Buttazzo sicché la scelta di delegarli si spiegava solo nell'ottica di procurare all'amico forti guadagni, argomento che secondo i difensori è del tutto illogico giacché, da un lato, non risulta provato un rapporto amicale tra i due, dall'altro, il Buttazzo aveva interesse a che gli adempimenti relativi al deposito dei bilanci non risultassero a suo nome.
Inoltre, l'ordinanza impugnata ha affermato che gli incarichi professionali del Buttazzo in favore del Romano erano sprovvisti di supporto documentale mentre nel compendio acquisito in sede di perquisizione si rinvengono due contratti di consulenza professionale tra Aerre Consulting srl e Buttazzo Antonio relativi agli anni 2019 e 2020 e ottanta lettere di incarico fra le medesime parti. Con riguardo ai forti guadagni asseritamente ritratti dalla collaborazione con Buttazzo i difensori segnalano che il richiamo a 31 fatture emesse dal Romano nei confronti della ditta individuale del coindagato per un importo complessivo superiore a 50mila euro è erroneo in quanto detti documenti non sono riferibili solo alle otto società in contestazione ma moltissime delle operazioni concernevano soggetti giuridici estranei all'indagine; 2.2 la falsa applicazione dell'art. 274 e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
I difensori sostengono che i giudici cautelari hanno reso una motivazione del tutto deficitaria in ordine alla sussistenza del rischio di recidiva, trascurando la totale assenza in capo al ricorrente di indici attestanti la proclività a delinquere e di collegamenti attuali con il contesto in cui sono maturati gli illeciti, omettendo altresì di valutare la distanza temporale tra i fatti per cui si procede e l'epoca di adozione della misura originaria, circostanze che dovevano condurre ad escludere la sussistenza del rischio di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo in punto di gravità indiziaria è generico e aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. I difensori, infatti, reiterano rilievi che il Tribunale cautelare ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste. 1.1 L'ordinanza impugnata, dopo aver ampiamente ricostruito alla stregua delle emergenze investigative i meccanismi delle truffe e delineato modalità operative e ruoli del contestato sodalizio criminoso, analizza la posizione del ricorrente alle pagg. 24 e segg., esponendo in dettaglio le censure difensive e disattendendole con chiaro e coerente percorso argomentativo che ha tenuto ben conto delle allegazioni difensive.
In particolare, dopo aver evidenziato la parzialità delle dichiarazioni di Buttazzo Antonio, il quale -come denotato dagli esiti delle richiamate intercettazioni ambientali- si era limitato a riferire agli inquirenti in ordine alla falsità dei bilanci delle società interessate, già documentalmente acclarata, ha segnalato la singolarità del ruolo del Romano, che si sarebbe occupato esclusivamente del deposito dei bilanci redatti dallo stesso Buttazzo e inoltrati al ricorrente in formato word sebbene si trattasse di adempimenti che in relazione ad altre compagini coinvolte nel sistema truffaldino egli aveva curato direttamente attraverso la compagna Fraraccio Pamela.
Ha puntualmente confutato i rilievi relativi alle fatture emesse dall'indagato in favore del Buttazzo evidenziando, altresì, che dalla documentazione acquisita risulta l'emissione di fatture in numero di nove in favore della DB Service nonché dì Omega srl e Omega 1992 srl, società in alcun modo riferibili 3 st al Buttazzo che tuttavia le gestiva, circostanza che rendeva palese la fittizietà degli assetti societari; ha analizzato (pag. 29) í contenuti della consulenza a firma del Dott. Ancora, concludendo che dalla stessa non risultano smentite al costrutto accusatorio, restando confermato che le fatture, tra cui quelle stornate, erano relative a prestazioni professionali concernenti, tra l'altro, la gestione del personale di società utilizzate per le frodi, i cui costi venivano definitivamente addebitati al Centro Servizi Impresa, società anch'essa solo di fatto gestita dal Buttazzo.
2. La difesa non si rapporta in termini puntuali con il complesso delle emergenze scrutinate e pretermette ogni riferimento al corposo capitolo (pagg. 30 e segg) relativo ai molteplici contratti di cessione di quote, formalmente redatti negli anni 2020/21 presso lo studio professionale dell'indagato e relativi a società coinvolte nel sistema delle truffe ordito dal sodalizio, come pure al rilascio in data 3/3/21 in favore del prevenuto di una procura speciale con la quale Mair Alexander, esponente apicale del gruppo e amministratore unico della DB Service, lo delegava per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione nel registro delle imprese.
A tale riguardo l'ordinanza impugnata ha confutato in maniera certosina le obiezioni difensive che sostenevano trattarsi di atti con firme digitali raccolte dal Buttazzo, evidenziando come i contratti di cessione acquisiti attestino la presenza fisica nello studio del Romano dei soggetti interessati, alcuni dei quali, tra cui Galuppo Diego, hanno totalmente disconosciuto le operazioni effettuate a loro nome ovvero sono risultati meri prestanomi che mai hanno frequentato lo studio professionale dell'indagato ovvero rilasciato firme digitali. A fronte dell'articolata analisi delle emergenze acquisite dalle quali il Tribunale cautelare ha tratto il ben argomentato convincimento che il Romano aveva avuto contatti con altri membri del sodalizio ed era consapevolmente inserito nel meccanismo delittuoso, fornendo un qualificato apporto alla consumazione dei reati provvisoriamente contestatigli, si pongono censure difensive che fanno leva su una parcellizzazione delle risultanze investigative, trascurando del tutto la necessaria lettura coordinata e sincretica degli elementi indiziari raccolti. 3.Anche il secondo motivo in tema di esigenze cautelari è destituito di giuridico fondamento, avendo i giudici del riesame richiamato a sostegno della sussistenza di un rischio concreto di recidiva la diffusività degli illeciti, la pluralità di società coinvolte, lo specifico e rilevante ruolo ricoperto dall'indagato nelle dinamiche truffaldine, evidenze che, apprezzate unitamente ad un profilo personologico spregiudicato e caratterizzato da sostanziale anonnia, rendono attuale il pericolo di reiterazione, ritenuto -tuttavia- neutralizzabile con l'applicazione della misura interdittiva del divieto d'esercitare la professione di dottore commercialista per un anno.
Si tratta di valutazione che sfugge a censura in questa sede in quanto congruamente giustificata alla luce del compendio investigativo.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell