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Sentenza — n. 43170/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43170/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Salerno accoglieva l'appello del pubblico ministero ed applicava a Roberto Nese la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di riciclaggio. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe carente la motivazione in ordine alla consapevolezza del Nese della provenienza delittuosa del denaro oggetto di riciclaggio; 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico. Il collegio rileva che la cognizione del tribunale per il riesame in seguito all'appello del pubblico ministero contro il rigetto di una richiesta di applicazione di misura cautelare è "piena" e, dunque, debbano essere valutati tutti gli elementi posti a fondamento della gravità indiziaria (tra le altre Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205); tuttavia, nel caso in esame, le contestazioni proposte in ordine alla asserita carenza dell'elemento soggettivo sono generiche, in quanto non si confrontano con la articolata motivazione dei due provvedimenti di merito, i quali hanno disvelato un meccanismo criminoso di immissione nel circuito legale delle somme provento di truffa informatica che, per la sua complessità, implica la consapevolezza della loro provenienza illecita (affermazione, che, peraltro, non risulta smentita da alcuna allegazione difensiva di segno contrario). 2.2.

Regesto Legislator

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art. 273 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43170/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Infine: la misura degli arresti domiciliari - come ritenuto dal Tribunale - non si profila incompatibile con le allegazioni della difesa in ordine alla necessità di controlli medici. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Si dispone che la cancelleria proceda agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa abuso di un impianto per l'elaborazione di dati recidiva nell'infrazione reati di corruzione inchiesta per reati di droga menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe carente la motivazione in ordine alla consapevolezza del Nese della provenienza delittuosa del denaro oggetto di riciclaggio; 2.1.1.
art. 274 cod. proc. pen
Violazione si legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari: non sarebbe stato considerato il breve periodo in cui Nese sarebbe stato impegnato nella attività illecita, né il tempo trascorso - senza consumare altri reati - dall'ultima azione criminosa.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NESE ROBERTO nato a SALERNO il 15/03/1978 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, chiedeva l'inammissibilità del ricorso; il difensore, Avv. Oscar Farace, depositava documenti e concludeva per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Salerno accoglieva l'appello del pubblico ministero ed applicava a Roberto Nese la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di riciclaggio.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe carente la motivazione in ordine alla consapevolezza del Nese della provenienza delittuosa del denaro oggetto di riciclaggio; 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico. Il collegio rileva che la cognizione del tribunale per il riesame in seguito all'appello del pubblico ministero contro il rigetto di una richiesta di applicazione di misura cautelare è "piena" e, dunque, debbano essere valutati tutti gli elementi posti a fondamento della gravità indiziaria (tra le altre Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205); tuttavia, nel caso in esame, le contestazioni proposte in ordine alla asserita carenza dell'elemento soggettivo sono generiche, in quanto non si confrontano con la articolata motivazione dei due provvedimenti di merito, i quali hanno disvelato un meccanismo criminoso di immissione nel circuito legale delle somme provento di truffa informatica che, per la sua complessità, implica la consapevolezza della loro provenienza illecita (affermazione, che, peraltro, non risulta smentita da alcuna allegazione difensiva di segno contrario). 2.2.

Violazione si legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari: non sarebbe stato considerato il breve periodo in cui Nese sarebbe stato impegnato nella attività illecita, né il tempo trascorso - senza consumare altri reati - dall'ultima azione criminosa. Inoltre non sarebbero state valutate le condizioni di salute che costringerebbero il ricorrente a continui controlli medici. 2.2.1.11 motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale ha offerto una motivazione approfondita in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva, ritenendo che la prognosi negativa in ordine alla ricaduta di Nese nell'illecito fosse fondata sulla pacifica emersione della non occasionalità delle condotte contestate, che risultavano essere state consumate attraverso la consapevole adesione ad un sistema criminale complesso e stabile; a ciò si aggiungeva che Nese non aveva documentato di svolgere alcuna attività lavorativa lecita, sicché il suo sostentamento economico risultava dispendere dalla proficua attività illecita in cui era stato impegnato.

Infine: la misura degli arresti domiciliari - come ritenuto dal Tribunale - non si profila incompatibile con le allegazioni della difesa in ordine alla necessità di controlli medici. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Si dispone che la cancelleria proceda agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così