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Ordinanza — n. 43131/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43131/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43131/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione: il ricorso risulta infatti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43131/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione: il ricorso risulta infatti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

Parole chiave

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diritto a un difensore audizione personale obbligatoria facoltà di astenersi dal testimoniare spese di difesa capacità di stare in giudizio difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAGONIO SALVATORE nato a ORTA NOVA il 21/08/1967 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione: il ricorso risulta infatti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle g iuj cc < ammende. 52 Così deciso il 31 ottobre 2024 Il consig iere rei' tore Il Presidente 1141. cz (>11