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Ordinanza — n. 43127/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds regarding plea bargain. The court ruled that the appellant's arguments were not permitted under the law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43127/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant, Abdelali Alami, challenged a second-instance judgment that recognized mitigating circumstances in a plea bargain agreement. The court held that since the appellant had waived specific appeal reasons, only those not waived could be raised, rendering the current complaints invalid.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain agreements in the second instance are limited to grounds regarding the party's will, prosecutor's consent, and divergent pronouncements, excluding complaints about waived reasons or issues reviewable ex officio.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal waived grounds second instance review Italian criminal procedure alleggerimento della pena abbandono del procedimento per truffa tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere, pertanto, condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere, pertanto, condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
272969-01), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
273194-01), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro
272853-01), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv.
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti
Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Alami Abdelali, nato in Marocco il 27/11/1993 (CUI 05D7SGF) avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 25 maggio 2023, nei confronti di Abdelali Alami in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 56-629 e 495 cod. pen., sull'accordo delle parti, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e ha conseguentemente rideterminato la pena.

2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso con cui lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755-01).

Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere, pertanto, condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024 Il Consigliere est